Descrizione
Per "forme speciali di vendita" si intendono quelle attività commerciali che non vengono esercitate nei negozi tradizionali (vendita negli spacci interni, tramite distributori automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, a domicilio e commercio elettronico).
Fra le forme speciali di vendita al dettaglio rientra l’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
L’attività può iniziare immediatamente con la presentazione della Scia (Segnalazione certificata inizio attività) al SUAP del Comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
È vietato l’invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni ovvero di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
Sono vietate le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza del Questore (art.115 TULPS).
In caso di vendita tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.