Vendita per corrispondenza, per televisione e altro

Forme speciali di vendita: per corrispondenza, per televisione e altro
Data:

21/09/2023

Argomenti
Tipologia di documento
  • Normativa

Descrizione

Per "forme speciali di vendita" si intendono quelle attività commerciali che non vengono esercitate nei negozi tradizionali (vendita negli spacci interni, tramite distributori automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, a domicilio e commercio elettronico).
Fra le forme speciali di vendita al dettaglio rientra l’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
L’attività può iniziare immediatamente con la presentazione della Scia (Segnalazione certificata inizio attività) al SUAP del Comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
È vietato l’invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni ovvero di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
Sono vietate le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza del Questore (art.115 TULPS).
In caso di vendita tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Ufficio responsabile

Ufficio responsabile/proponente del documento

Settore Suap Edilizia Privata, Sport, Manifestazioni

Avvio di un’attività, industria, impresa, commercio, autorizzazioni e concessioni per attività produttive, mercati, incentivi e supporto alle imprese, sport e manifestazioni

Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

Licenza di distribuzione

Licenza proprietaria

Date

Data di inizio validità/efficacia

21/09/2023

Data di inizio pubblicazione

21/09/2023

Ulteriori informazioni

Disposizioni particolari

Per il commercio di oggetti preziosi o metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati, è fatto obbligo di munirsi di licenza del Questore.

Modulistica

La modulistica si trova sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è compilabile online.

Riferimenti normativi

  • DLGS. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”
  • Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo
  • L.R. 50/2012 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
  • D.Lgs 06/08/2012 n. 147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n. 773, approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635
  • L.R.Veneto  10/2001
  • Deliberazione di Giunta comunale n. 202 dell’8/10/2013 “Determinazione modico valore cose antiche e usate ai sensi dell’art. 247 del Regolamento TULPS” .
  • Decreto Legislativo 25.11.2016 n.222, art.6 - Disposizioni finali: viene abrogato l'art.126 del R.D. 18.06.1931 N.773.

Ultimo aggiornamento: 21/09/2023 15:55

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