Descrizione
Per "forme speciali di vendita" si intendono quelle attività commerciali che non vengono esercitate nei negozi tradizionali (vendita negli spacci interni, tramite distributori automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, a domicilio e commercio elettronico).
Fra le forme speciali di vendita al dettaglio rientra l’attività di spacci interni di cui all’art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e all’art. 66 del decreto legislativo 26 marzo 2010. Essa riguarda la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e deve essere effettuato in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e sicurezza dei locali.
Il requisito professionale per il settore alimentare non è richiesto, purchè siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali esplicitati. (art. 4 D.lgs 147/2012).