Città di Vicenza

Chi può circolare

Aggiornato al: 29/09/2023

  1. I veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;

  2. I veicoli alimentati a benzina o a gasolio dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica GPL o gas metano;

  3. Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del COESPU, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell’art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea;

  4. I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; i veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un’ora prima e un’ora dopo l’apertura e la chiusura delle attività; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

  5. Gli autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole. I bus turistici con percorso stabilito dal provvedimento che regola l’accesso dei bus turistici;

  6. I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;

  7. I veicoli degli Enti Locali; AGSM AIM S.p.A.; Viacqua S.p.A.; AMCPS (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d’appalto dal Comune e dalle Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell’Azienda Speciale stessa); U.L.S.S; ARPAV; Poste; ENEL; IPAB; Istituti di Vigilanza privata, i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale, e i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell’acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, solamente per sopralluoghi di carattere di urgenza; i veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell’ambito dell’elencazione di cui all’art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.” (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d’informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto;

  8. I veicoli utilizzati per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico; i veicoli in uso a donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;

  9. I veicoli adibiti al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno); di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;

  10. I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio;

  11. I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

  12. I veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

  13. I veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell’uso collettivo dell’auto e per incentivare l’adozione di piani di mobility management aziendale;

  14. I veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;

  15. I veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e al ritorno, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

  16. I veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d’accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d’accoglienza, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;

  17. I veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati centrali di Piazza dei Signori, aree limitrofe ed ex Viale Dalmazia, e di quelli rionali posti all’interno dell’area interdetta, limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento (con l’invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli);

  18. I veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz’ora dopo e la mezz’ora prima l’orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);

  19. I veicoli condotti da ultrasessantacinquenni che il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;

  20. I veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

  21. I veicoli in uso a lavoratori, residenti o con sede di lavoro all’interno dell’area interdetta alla circolazione veicolare nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa -lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l’orario di lavoro l’autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;

  22. I veicoli condotti da persone con ISEE in corso di validità, pari o inferiore a € 16.700,00, muniti dell’attestato ISEE in corso di validità da esibire in caso di accertamento;

  23. I veicoli commerciali alimentati a gasolio, classificati Euro 3 e Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8.30 alle 9.30. I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;

  24. I veicoli afferenti ad attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30;

  25. veicoli aderenti al progetto "MoVe In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) di cui alla D.G.R.V. n. 1045 del 23/08/2022 e successive disposizioni attuative regionali, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dalle persone con disabilità), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al punto 8), tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

L'autocertificazione deve contenere: gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione e la motivazione del transito.

 

Per maggiori dettagli consultare l'ordinanza blocco del traffico  

Modello fac-simile dell'autocertificazione (Formato: RTF, PDF)