Città di Vicenza

Chi può circolare- BLOCCO DALL'1 OTTOBRE AL 31 MARZO 2021

Aggiornato al: 31/03/2021

Veicoli che possono sempre circolare indipendentemente dal livello di inquinamento dell'aria (quindi anche con livello arancione e rosso):

  1. i veicoli a emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
  2. i veicoli alimentati a benzina classificati Euro 0 ed Euro1 dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano;
  3. i veicoli alimentati a diesel, classificati Euro 3 e Euro 4, dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es. dualfuel, bifuel, monofuel), con carburanti alternativi quali il GPL o metano;
  4. ciclomotori a due tempi, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato dall'1 gennaio 2000 o conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;
  5. motoveicoli a due tempi, immatricolati dall'1 gennaio 2000 o conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap.5;
  6. ciclomotori e motoveicoli a quattro tempi;
  7. i veicoli speciali definiti dall’art. 54, lett. punto f), g) e n) del Codice della strada (autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale e mezzi d'opera);
  8. veicoli con targa AFI;
  9. autoveicoli dei corpi e dei servizi di polizia stradale e altri autoveicoli con targa non civile o di copertura (non possono circolare i veicoli utilizzati da cittadini statunitensi anche se muniti di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI);
  10. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  11. autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di enti, aziende, comunità e scuole. I bus turistici con percorso stabilito dal provvedimento che ne regola l’accesso;
  12. taxi e autovetture a noleggio con conducente;
  13. veicoli degli enti locali, AIM Gruppo, Viacqua, AIM Vicenza SpA Divisione Aim AMCPS (compresi i veicoli che operano in base a contratti d’appalto con il Comune e le Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell’Azienda Speciale stessa), AUlss 8 Berica, Arpav, Poste, Enel, Ipab, istituti di vigilanza privata, i veicoli blindati per trasporto valori (Decreto Ministeriale Trasporti n. 332/98), i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli e al soccorso stradale, al pronto intervento su impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc), al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari al funzionamento dei servizi pubblici essenziali (rientranti nell’elencazione di cui all’art. 1, lettera a), b) c)) d) ed e) della legge 12.6.1990), compresi i veicoli al servizio dei mezzi d’informazione privata, purché individuabili da scritte e simboli applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo (con autocertificazione se privi di distintivi);
  14. Veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie, pubbliche o private, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico;
  15. veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità (muniti di contrassegno), di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
  16. veicoli per il trasporto dei pasti confezionati per mense e comunità (con autocertificazione o dichiarazione della ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati sulle fiancate della carrozzeria);
  17. veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri o altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
  18. veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
  19. veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell’uso collettivo dell’auto e per incentivare l’adozione di piani di mobility management aziendale;
  20. veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico);
  21. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria, comprovata da documentazione dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati, per il solo percorso di andata e ritorno (con autocertificazione);
  22. veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d’accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, dalla struttura ricettiva simile o dalla casa d’accoglienza, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
  23. veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati centrali di piazza dei Signori, aree limitrofe ed ex viale Dalmazia e di quelli rionali posti all’interno dell’area interdetta, limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione (con l’invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli);
  24. veicoli con targa estera e targhe E.E. i cui proprietari conducenti risiedano nel paese ove il veicolo è immatricolato;
  25. veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico così definiti e classificati dal Nuovo Codice della Strada, art. 60 del D.Lgs, n. 285/92, iscritti negli appositi registri tenuti dalle associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale. I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all’iscrizione o certificazione che comprovi l’appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche Federazioni Internazionali
  26. veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;
  27. veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz’ora dopo e alla mezz’ora prima l’orario di inizio e fine delle lezioni (gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; si consiglia il car pooling);
  28. veicoli condotti da ultrasessantacinquenni ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
  29. veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all’Ordine, impegnati esclusivamente in difese d’ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a  provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
  30. veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
  31. veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
  32. veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un’ora prima e un’ora dopo l’apertura e la chiusura delle attività (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
  33. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
  34. veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, per sopralluoghi di carattere di urgenza (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
  35. veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati Euro 3 e Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 12,30 alle 15,30. (i conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato);
  36. veicoli di lavoratori turnisti (es. 6-14/14-22, o in ciclo continuo, es. 6-14/14-
    22/22-6), residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico (con autocertificazione o dichiarazione della ditta)
  37. veicoli del personale della polizia di stato, della guardia di finanza, della polizia locale del personale militare e civile del CoESPU, per il percorso più breve casa-lavoro per raggiungere rispettivamente la questura, la caserma Sasso, il posto di polizia ferroviaria, la caserma della guardia di finanza e il comando di polizia locale di Vicenza (con autocertificazione);
  38. veicoli condotti da persone con Isee in corso di validità fino a 16.700 euro (con idoneo attestato Isee);
  39. veicoli utilizzati per attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 17.30.
  40. i veicoli condotti da chi effettua assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario per il Coronavirus (COVID-19), I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione

L'autocertificazione, che deve essere esposta sul cruscotto in modo ben visibile, deve contenere: gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione e la motivazione del transito.

 

Per maggiori dettagli consultare le ordinanze blocco del traffico 2020/2021

Modello fac-simile dell'autocertificazione (Formato: RTF, PDF)