Città di Vicenza

Certificazione impianti DM 37/2008

Aggiornato al: 27/04/2020

Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, c. 13, lett. a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (entra in vigore il 27/03/08)

PROCEDURA INTERNA PER ACQUISIZIONE A SPORTELLO EDILIZIA DELLA

DOCUMENTAZIONE IN OGGETTO .

La L. 46/90 termina la sua valenza in data 26/03/2008 (ad eccezione degli art. 8,14,16) , viene abrogato anche il DPR 447/91 e il capo V della parte II del DPR 380/01 (testo unico dell’edilizia). Pur non prevedendo , rispetto alla norma precedente , novità sostanziali se non per l’abrogazione del costituendo Albo dei responsabili tecnici , l’estensione dell’ambito di applicazione della 46/90 agli impianti relativi a tutti gli edifici qualunque sia la destinazione d’uso , demanda al Comune (Sportello Edilizia) l’onere di inviare le Dichiarazioni di conformità alla Camera di Commercio (che avrà il compito di provvedere ai conseguenti riscontri ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie) , obbliga le imprese installatrici , a partire dal 27/03/2008, per il deposito delle Dichiarazione di conformità , ad utilizzare la modulistica prevista (allegato I e II) dal DM 22/01/08 n° 37 .Resta inteso che tutti gli impianti definiti (finiti e depositati) in applicazione della 46/90 prima di tale data , sono da ritenersi conformi.

Per quanto riguarda ulteriori norme , successive al DM 37/08 , rimane da definire la fase transitoria di prima applicazione della normativa (imprese installatrici/responsabili tecnici) e il sistema delle verifiche , presupposto fondamentale per il raggiungimento degli obbiettivi di sicurezza .

N.B.: Tutte le dichiarazioni di conformità presentate con data antecedente il 27/03/2008 (data apposta dalla ditta sul fondo del modello ministeriale ) saranno acquisite come ad oggi (Dichiarazione di conformità , relazione , schema/progetto , elenco materiali , iscrizione camera di commercio , in unica copia ) quelle presentate con data 27/03/2008 in poi saranno acquisite secondo quanto previsto dal DM 37/08 , se incomplete o non rispondenti alla presente nota non potranno essere accettate .

Trattandosi di deposito si verificherà la sola coerenza fra la documentazione presentata e quanto barrato sul modello ministeriale (Doc. obbligatoria)

Certificazione impianti DM 37/2008

D.M. 37/2008: disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno di edifici

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n 37 " Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici" (pubblicato in G.U. n. 61 del 12.03.2008) è entrato in vigore il 27 marzo 2008(quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Di fatto il DM 37/2008 sostituisce la legge 46/90; infatti alla stessa data sono abrogati (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto 28.12.2006 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26.02.2007 n. 17):

  • il regolamento di cui al D.P.R. 447/91,
  • gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001,
  • la legge 5 marzo 1990, n. 46 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16 (Sanzioni), le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

In base alla detta normativa:

  • fino al 26 marzo 2008 la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata sul "vecchio modulo" (DM 20.02.92);
  • a partire dal 27 marzo 2008 la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli allegati I (imprese installatrici) e II (uffici tecnici interni delle imprese non installatrici) del D.M. 37/08;
  • •SI EFFETTUA UN UNICO DEPOSITO IN COMUNE (PRESSO SPORTELLO UNICO EDILIZIA).
  • Ai sensi dell'art. 11 del DM 37/2008 è previsto un unico deposito presso il Comune (Sportello Edilizia ed Urbanistica), evitando così il deposito anche presso la Camera di Commercio: comma1 "...l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

comma 3

Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degliarticoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Si rammenta in ogni caso la necessità di depositare, contestualmente alle due copie di dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte resa sulla base del modello (I o II) di cui all'allegato:

  • la copia destinata al Comune contiene anche i cosiddetti allegati obbligatori (previsti esplicitamente dall'art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 37/08):
  • •relazione con tipologie dei materiali utilizzati,
  • •progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 oppure schema di impianto realizzato.
  • mentre per la copia destinata alla Camera di Commercio è sufficiente il solo modulo ministeriale Vedi il testo del D.M. 37/2008:

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