Città di Vicenza

Controllo degli impianti

Aggiornato al: 18/07/2022

Controllo e manutenzione degli impianti termici

 

La corretta manutenzione di un impianto termico garantisce maggiore sicurezza, risparmio economico e minore inquinamento. E’ un obbligo di legge in capo al responsabile dell’impianto che deve presentare, al momento del controllo, una caldaia in buone condizioni e munita della documentazione necessaria.

 

Di chi è la responsabilità

  • nel caso di impianti individuali, del responsabile dell’impianto (proprietario o locatario);

  • nel caso di impianti centralizzati, del responsabile dell’impianto individuato tra i condomini (locatari o proprietari), l’amministratore di condominio o il terzo responsabile.

Sono previsti due tipologie di controlli per gli impianti termici:

  • controllo di manutenzione e sicurezza, comunemente chiamato “pulizia della caldaia”;

  • controllo di efficienza energetica, comunemente chiamato “controllo fumi”.

Controllo di manutenzione e sicurezza (pulizia della caldaia)

La manutenzione ha il fine di assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi e garantire la sicurezza di chi ne fa uso. Il manutentore deve controllare la presenza della documentazione necessaria, dopo di che esegue le operazioni previste dalle norme UNI 10436,11137:

  • pulizia dello scambiatore, lato fumi;

  • pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota;

  • verifica visiva dell’assenza sul dispositivo rompitiraggio antivento (se esiste) di tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione;

  • controllo della regolarità dell’accensione e del funzionamento;

  • verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione dell’apparecchio;

  • verifica dei dispositivi di protezione, controllo di sicurezza se l’apparecchio dispone di punti prova allo scopo previsti e seguendo le procedure indicate dal costruttore;

  • verifica visiva dell’assenza di perdite di acqua e ossidazione dai/sui raccordi;

  • controllo visivo che lo scarico della valvola di sicurezza dell’acqua non sia ostruito;

  • negli impianti a vaso di espansione chiuso: verifica che la pressione statica dell’impianto sia corretta;

  • verifica visiva che i dispositivi non siano manomessi e/o controcircuitati;

  • nel caso di bruciatori ad aria soffiata: verifica che gli organi soggetti a sollecitazioni termiche siano integri e senza segni di usura e/o deformazione;

  • nel caso di bruciatori ad aria soffiata: verifica che il circuito dell’aria sia pulito e sgombro da qualsiasi impedimento al libero flusso del comburente;

  • nel caso di bruciatori ad aria soffiata: verifica che la guarnizione di tenuta con la piastra di accoppiamento al generatore di calore sia integra e tale da non presentare alcuna traccia di fuga dei prodotti della combustione;

  • controllo della funzionalità dell’apparecchio con segnalazione dei componenti eventualmente usurati o non funzionanti;

  • regolazione della portata termica se necessaria;

  • controllo dell’efficienza dello scambiatore relativo alla produzione di acqua calda;

  • controllo ed eventuale taratura del bruciatore principale.

     

I risultati della manutenzione devono essere riportati nel libretto di impianto.

 

 

Controllo dell’efficienza energetica (controllo fumi)

Si tratta di un altro tipo di verifica, previsto dalle norme vigenti, effettuato in occasione del controllo di manutenzione e sicurezza e al momento dell’installazione. Il manutentore constata l’effettiva efficienza energetica della caldaia attraverso una prova di combustione secondo la norma UNI 10389 che prevede:

  • controllo temperatura fumi;

  • controllo temperatura ambiente;

  • O2 (%);

  • CO2 (%);

  • Bacharach (n.);

  • CO (%);

  • perdita calore sensibile (%);

  • rendita combustione o potenzialità nominale (%);

  • stato delle coibentazioni;

  • stato della canna fumaria;

  • funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo;

  • verifica sistema aerazione locali.

     

Tutto ciò ha il fine di diminuire l’inquinamento e il consumo. Al termine delle operazioni deve essere compilato il libretto d’impianto con i dati rilevati.

L’operatore che si occupa del controllo ha inoltre il compito di redigere il Rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), il quale attesta il grado di efficienza dell’impianto e che dev’essere conservato dal responsabile dello stesso.

 

ATTENZIONE! La non esecuzione delle operazioni di controllo comporta la sanzione da €500 a €3000 oltre all’obbligo di eseguirli entro 30 giorni a pena del distacco dalle forniture di gas metano.

 

Inoltre la non esecuzione di questi controlli comporta la decadenza dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica).

 

I controlli di manutenzione e di efficienza energetica non sono obbligatori per gli impianti disattivati o mai attivati, se non collegati alla rete di distribuzione dell’energia, serbatoi di combustibili o privi di approvvigionamento. In caso contrario, anche se non in funzione, gli impianti devono essere sottoposti a tali controlli, in quanto potrebbero tornare in funzione in qualsiasi momento.



Dal 2014 in Veneto esiste il Catasto unico regionale degli impianti termici detto CIRCE (Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica), un sistema telematico dove avviene la registrazione e l’aggiornamento dei libretti di impianto; è consultabile dalle ditte installatrici e manutentrici, nonché dal responsabile dell’impianto che può visualizzare online il proprio libretto.

 

Chi esegue questi controlli

La manutenzione di un impianto deve essere eseguita da ditte in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

 

Quando effettuare la manutenzione

La periodicità del controllo di manutenzione e sicurezza deve essere indicata dai costruttori nel libretto di impianto che viene consegnato al momento dell’installazione e/o indicato nel libretto di impianto dal manutentore in occasione del collaudo della caldaia.

 

Ai fini di maggiore chiarezza si informa che il controllo di efficienza energetica (controllo fumi) deve essere eseguito ogni volta che la caldaia è oggetto del controllo di manutenzione e sicurezza (pulizia caldaia).

 

Ispezioni

Le ispezioni sono previste per legge e vengono effettuate dall’autorità competente a campione, tra gli intestatari di scheda anagrafica estratti in maniera casuale, per la verifica amministrativa e tecnica dell’impianto termico.

 

Nel caso in cui il vostro impianto sia stato individuato per un’ispezione, ecco qual è la documentazione necessaria da esibire:

  • Documento d’identità in corso di validità, codice fiscale e per soggetti giuridici n°partita IVA;
  • Libretto di impianto o di centrale e i rapporti di controllo tecnico relativi alle manutenzioni eseguite;

  • Codice CIRCE dell’impianto termico;
  • Libretto di uso e manutenzione del generatore;
  • Libretto di uso e manutenzione dell’impianto termico DM 37/2008 - Dpr 74/2013 e s.m.i.;
  • Libretto di uso o documentazione dei vari sistemi, se presenti (trattamento delle acque, pannelli solari, ecc..);
  • Dichiarazione di conformità /rispondenza ai sensi della L. 46/90 e DM 37/2008 e s.m.i.;
  • Denuncia ISPESL (ove obbligatoria per apparecchi in pressione) per gli impianti di potenza superiore ai 35 kW;
  • Copia documentazione art. 284-285-286 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per gli impianti superiori a 35 kW;
  • C.P.I. per gli impianti di potenza superiore ai 116,3 kW;
  • Copia ultima bolletta fornitura gas metano e energia elettrica.