Città di Vicenza

Accensione impianti di riscaldamento e raffrescamento

Aggiornato al: 06/11/2023

La normativa vigente in materia di risparmio e contenimento dei consumi energetici stabilisce, nel Comune di Vicenza, che il periodo annuo consentito per l’accensione degli impianti di riscaldamento va dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere di funzionamento (anche frazionate).
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'utilizzo e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. In questi casi per il Comune di Vicenza la durata giornaliera non può superare le 7 ore.
Per situazioni climatiche particolarmente sfavorevoli, che giustifichino un ampliamento del periodo annuale di esercizio degli impianti termici e la durata giornaliera di attivazione, il sindaco può emettere un provvedimento in deroga conforme alla delibera di giunta immediatamente esecutiva. Il sindaco, per gli stessi motivi, può stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita, sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili.
È in ogni caso doveroso mantenere l’impegno di limitare il più possibile i consumi energetici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e per ridurre le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera urbana: l’abitudine di vivere in ambienti dalle temperature estreme (massimo calore in inverno e massimo freddo d’estate), oltre che malsana, aumenta, infatti, i consumi energetici e l’inquinamento atmosferico.
Anche la scarsa attenzione all’efficienza degli impianti termici contribuisce allo spreco d’energia.

Sono esclusi dalle limitazioni gli edifici adibiti a: ricovero o cura di minori o anziani; scuole materne; asili nido; ospedali; case di cura; alberghi; pensioni; piscine; saune; attività industriali e artigianali in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione, ecc.

In presenza di particolari situazioni impiantistiche, le disposizioni relative alla durata di attivazione giornaliera degli impianti termici (14 ore al giorno) possono non essere applicate nei seguenti casi:

  • edifici adibiti a uffici e assimilabili adibiti a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività;

  • impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione;

  • impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria (es. riscaldamento a pavimento);

  • impianti termici al servizio di più unità residenziali (per es. condominio) e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C+2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;

  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali (per es. condominio) e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

  • impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore;

  • impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti ad attenuare la potenza erogata dall'impianto.

Temperature estive e condizionatori

Il DPR N. 74/2013 stabilisce che, quando è in funzione un impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C (-2°C di tolleranza) per tutte le tipologie di uffici. Solo per gli immobili adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, ma soltanto se le esigenze di produzione richiedono temperature più basse del valore limite o se l'energia termica per la climatizzazione "deriva da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo". Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti, inoltre, dovrà essere ottenuto con accorgimenti che non comportano spreco di energia.