

Aggiornato al: 15/04/2013
La normativa vigente in materia di risparmio e contenimento dei consumi energetici stabilisce, nel Comune di Vicenza, il periodo annuo consentito per l’accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere di funzionamento (anche frazionate).
In presenza di situazioni climatiche che lo richiedano, al di fuori di tale periodo gli impianti termici potranno essere attivati con durata giornaliera non superiore alle 7 ore.
Per situazioni climatiche particolarmente sfavorevoli, che giustifichino un ampliamento del periodo annuale di esercizio degli impianti termici e la durata giornaliera di attivazione, il Sindaco può emettere un provvedimento in deroga, conforme alla delibera di Giunta immediatamente esecutiva.
E’ in ogni caso doveroso mantenere l’impegno di limitare il più possibile i consumi energetici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e per ridurre le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera urbana: l’abitudine di vivere in ambienti dalle temperature estreme (massimo calore in inverno e massimo freddo d’estate), oltre che malsana aumenta infatti i consumi energetici e l’inquinamento atmosferico.
Anche la scarsa attenzione all’efficienza degli impianti termici contribuisce allo spreco d’energia.
Sono esclusi dalle limitazioni gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani; scuole materne; asili nido; ospedali; case di cura; alberghi; pensioni; piscine; saune; ecc.
Per informazioni sulla legge è possibile rivolgersi:
Collegamento alle pagine del Settore Ambiente, tutela del territorio e igiene: