Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per le imprese edili
•Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un documento, operativo dal 28.11.2005, che sostituisce i 3 certificati di regolarità contributiva precedentemente richiesti alle imprese edili e rilasciati da INAIL, INPS e Casse Edili.
•Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D. Lgs. 494/1996, come modificato dall'art. 86, comma 10, del D. Lgs. 276/2003, la presentazione di comunicazione di inizio lavori (per un Permesso di Costruire) o di D.I.A. deve essere sempre accompagnata dall'indicazione del numero di iscrizione alla Cassa edile di appartenenza dell'impresa esecutrice, nonché da:
- Dichiarazione circa l'organico medio annuo, distinto per qualifica, dell'impresa esecutrice, firmata dal titolare;
- Dichiarazione sul contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- Certificato di regolarità contributiva o, in alternativa, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- •Il D. Lgs. 251/2004, in vigore dal 26.10.2004, prevede che qualora non venga presentato il certificato di regolarità contributiva o il DURC, il Comune sospende l'efficacia del titolo abilitativo (DIA o Permesso di Costruire). Il DURC deve dunque essere obbligatoriamente allegato a PdC o DIA, e deve attestare la regolarità contributiva dell'impresa.
- •Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Note Prot. 2988 del 05.12.2005 e Prot. 3144 del 22.12.2005, ha chiarito che la certificazione della regolarità contributiva non è richiesta solo per i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti. In questo caso, i richiedenti titolo abilitativo devono indicare e motivare con chiarezza l'assenza del DURC.