

Aggiornato al: 30/01/2013
A seguito dell'entrata in vigore della cd. "Legge di stabilità" (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, l'ufficio comunale d'anagrafe può rilasciare esclusivamente i certificati ad uso privato. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati gestori di servizi pubblici devono accettare, al posto dei certificati anagrafici, le autodichiarazioni prodotte dal cittadino.
L'autocertificazione può essere utilizzata da:
Casi particolari: minori - interdetti - inabilitati
L'autodichiarazione va firmata dal cittadino interessato, la firma non va autenticata né va allegata copia del documento d'identità del dichiarante.Può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona o inviata per fax o per via telematica (in quest'ultimo caso l'autocertificazione è valida solo se sottoscritta mediante firma digitale);
La dichiarazione sostitutiva di certificazioni
È espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell'autocertificazione. La sola autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione. Anche per i certificati necessari per l'attribuzione della cittadinanza italiana, non è possibile ricorrere all'autocertificazione.
Può accadere che per motivi di diversa natura il cittadino non riesca a rendere l'autocertificazione. Su sua semplice richiesta gli Enti debbono provvedere ad acquisire d'ufficio i documenti che necessitano per una data pratica, richiedendoli agli altri Enti dove sono depositati.
In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e si perde l'eventuale beneficio ottenuto. Le Amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla verità delle dichiarazioni rese ai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza: per esempio, i nomi devono essere quelli che vengono indicati nella carta d'identità o nel passaporto, non storpiati o abbreviati.
I fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili (previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000) possono essere attestati dall'interessato con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Viene estesa la possibilità di dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purché il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può mai consistere in manifestazioni di volontà, di intento o di conferimento di incarico a terzi ( ad es. : procure, accettazioni e rinunce ad incarichi, quietanze liberatorie, ecc.)
La firma è soggetta ad autentica da parte di un pubblico ufficiale se la dichiarazione deve essere presentata ad un privato o in caso di riscossione di somme di denaro erogate da amministrazioni pubbliche. Per l'autentica, l'interessato deve firmare in presenza del pubblico ufficiale, portare una marca da bollo di € 14,62 e pagare € 0,52 di diritti di segreteria.
Se la dichiarazione è rivolta ad una Pubblica Amministrazione, la firma non è soggetta ad autentica ma va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento della persona che ha firmato.
Il funzionario incaricato su richiesta del cittadino provvede ad attestare la conformità delle copie agli originali.
Si autenticano solo copie di documenti originali.
Nel caso di originale creato su supporto informatico, è necessario, per l'autentica di copia, che l'interessato consenta al funzionario incaricato la visione del file, che deve essere munito di marcatura temporale e di firma digitale in corso di validità. Solo in presenza di tali requisiti, il funzionario potrà procedere alla stampa del documento dal supporto informatico e all'autenticazione della stessa.
È dovuta l'imposta di bollo a seconda dell'uso del documento (l'esenzione è regolata dalla tabella B allegata al D.P.R. 642/1972).
Per la documentazione riportata di seguito si può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
Non possono, invece, essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva o da altro documento:
Ufficio Anagrafe, sportello unificato 1- 2 piano terra di Palazzo degli Uffici - Piazza Biade, 26
tel. 0444/ 221604 - fax 0444/ 221568
e-mail: uffanagrafe@comune.vicenza.it
Per garantire la sicurezza all'interno dell'ufficio anagrafe il numero delle pratiche/consulenze effettuate quotidianamente allo sportello unificato 1- 2 è stato prefissato in:
n. 102 pratiche al mattino
n. 51 pratiche al pomeriggio
Sportello Anagrafe decentrata: per vedere indirizzi ed orari degli sportelli di anagrafe decentrata presso le circoscrizioni clicca al seguente indirizzo
http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,55317
Palazzo degli Uffici:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
Note
La modulistica relativa alle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di notorietà si può scaricare dal seguente indirizzo:
http://www.comune.vicenza.it/servizi/modulistica/anagrafe.php
Collegamento alle pagine del Settore Sport, decentramento, servizi demografici ed elettorali:
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/spdemele/