
Deve pagare l’IMU chi possiede immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), chi gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite a seguito di successione), enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali e il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Ai sensi dell’art. 4, comma 12-quinquies, D.L. n. 16/2012, è soggetto passivo IMU anche l’assegnatario della casa coniugale ancorché non proprietario della stessa.
Non hanno alcun obbligo agli effetti dell'IMU il nudo proprietario, il locatario, l'affittuario ed il comodatario, il coniuge separato non assegnatario della casa coniugale anche se proprietario, nonché il socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull’alloggio assegnatogli, anche se in via provvisoria, e l'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.
In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile, si considerano validamente eseguiti i versamenti dell’imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
Aggiornato al 30 aprile 2013