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Imposta Municipale Propria

Presupposto e Oggetto dell’imposta

Presupposto dell’imposta è il possesso di  qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa nonché i terreni incolti ed i cosiddetti “orticelli”.

Oggetto dell’imposta

Fabbricato

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerando l'area di pertinenza parte integrante del fabbricato. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Area Fabbricabile

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali (vedi art. 2 del Regolamento Comunale dell’Imposta Municipale Propria).
In caso di edificazione su un’area, dalla data d’inizio lavori fino al momento di ultimazione degli stessi, la base imponibile IMU è data solo dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.
In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull’area di risulta oppure in caso d’interventi di recupero edilizio, per il periodo compreso tra l’inizio dei lavori di demolizione o di recupero e la fine dei lavori di ricostruzione o recupero, la base imponibile  IMU si calcola sul valore venale dell’area in comune commercio, senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.
A lavori ultimati l’IMU si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al fabbricato.

Terreno Agricolo

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ecc).

Aggiornato al 30 aprile 2013

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