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Imposta Municipale Propria

Modalità Pagamento IMU

Quando versare l'imposta

Il versamento può essere effettuato in due rate:
- prima rata in acconto  entro il 17 giugno 2013  pari al 50% dell'imposta dovuta per l’intero anno;
- seconda rata  entro il 16 dicembre 2013 a saldo dell'imposta dovuta  per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata versata.
Arrotondamento
L’importo da pagare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale  a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Ravvedimento Operoso:
Se il pagamento dell’imposta viene fatto dopo le scadenze sopraindicate ma entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza dovrà essere pagata anche una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; dal 15° giorno di ritardo fino al  i 30° giorno di ritardo (quindi entro il 17 luglio 2013 per la rata di acconto, oppure entro 15 gennaio 2014 per la rata di saldo), dovrà essere pagata anche una sanzione pari al 3% dell’imposta nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza la sanzione è pari al 3,75%.
Dal punto di vista operativo, lo strumento per il pagamento è il modello F24 o il bollettino di c/c postale nei quali le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.  A tal fine va precisato che la regolarizzazione si perfeziona nel momento in cui è effettuato il pagamento per intero del debito tributario, incluso sanzioni ed interessi. L’adempimento può essere effettuato in tempi diversi: infatti non è richiesto che nello stesso giorno si sani l’irregolarità, versando il totale dovuto. In effetti è possibile pagare in un primo momento il tributo e successivamente interessi e sanzioni.
 Il contribuente dovrà fare apposita comunicazione al Comune allegando la fotocopia del versamento effettuato.

Come pagare
L’IMU deve essere pagata con il Modello F24, compensando il debito IMU con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi ed utilizzando gli appositi codici tributo oppure con bollettino di c/c postale n. 1008857615 intestato a: “ Pagamento IMU “ indicando nello spazio “codice catastale” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili ovvero, nel caso del Comune di Vicenza, “L840.

Contribuenti residenti all'estero

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia è stata assimilata ad abitazione principale. Inoltre gli stessi cittadini non residenti non potranno più effettuare il versamento dell’IMU in un’unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre ma dovranno invece adottare le modalità previste per i residenti pagando la prima rata entro il 17 giugno 2013 e la seconda entro il 16 dicembre 2013.

Se il versamento dell’imposta viene effettuato all’estero, le modalità sono le seguenti:
a) vaglia internazionale ordinario;
b) vaglia internazionale di versamento in conto corrente;
c)  bonifico bancario.
Il versamento deve essere eseguito indicando il codice IBAN del Comune di Vicenza IT23K0572811810010570478773 - BIC BPVIIT21010.
La copia dell’operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale del versamento devono essere indicati: il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012; l’annualità di riferimento; l’indicazione “Acconto” o “Saldo”.
Accertamento
Le attività di accertamento e riscossione dell’IMU sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Gli avvisi di accertamento per le omesse dichiarazioni e per quelle incomplete o infedeli e gli avvisi di accertamento per gli omessi, parziali o ritardati versamenti devono essere notificati, anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Riscossione
Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Aggiornato al 30 aprile 2013

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