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Città di Vicenza

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Imposta Municipale Propria

Esenzioni di imposta

Per legge e per regolamento comunale sono esenti i seguenti immobili:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province nonché dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio  Sanitario Nazionale, destinati a compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati destinati ad uso culturale di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, N. 601 (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile);
  • i fabbricati destinati  esclusivamente all'esercizio del culto;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati;
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77;
  • gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative, sportive e culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di un’attività commerciale;
  • gli immobili posseduti ed utilizzati dalle O.N.L.U.S. costituite a norma del D. Lgs. n. 460/1997 destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative, sportive e culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di un’attività commerciale (esenzione prevista da Regolamento).

L’art. 91 bis, 3° comma, del D.L. n. 1/2012 prevede che a partire dal 1° gennaio 2013 l’esenzione di cui al punto 8 si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, così come risulta da apposita dichiarazione il cui modello non è ancora stato approvato dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze.
Con D.M. n. 200/2012 sono stati individuati i requisiti per considerare svolte con modalità non commerciali le attività istituzionali degli enti no-profit. Tale decreto stabilisce inoltre che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’imposta nonché gli immobili per i quali si applica l’esenzione in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi.

Aggiornato al 30 aprile 2013

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