Nella pagina: Contenuto, Navigazione contestuale, Mappa del sito

Città di Vicenza

Città patrimonio UNESCO

Motore di ricerca

 

Imposta Municipale Propria

Aliquote e detrazioni

ALIQUOTE 2013

  • Aliquota ordinaria 0,98%;
  • Aliquota dell’1,06% per le abitazioni sfitte da almeno 2 anni;
  • Aliquota ridotta 0,76% per i fabbricati destinati ad attività produttive (cat. catastale A/10, C/1, C/3,) purchè il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività negli stessi;
  • Aliquota ridotta 0,76% per i fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D per i quali l’imposta va versata esclusivamente allo Stato;
  • Aliquota ridotta 0,76% per i fabbricati di interesse storico od artistico che godono dell’abbattimento di legge del 50% sull’imponibile IMU, aperti regolarmente per fini culturali e turistici alle visite del pubblico;
  • Aliquota ridotta 0,76% per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti di 1° e 2° grado in linea retta e collaterale (ascendenti: nonni e genitori, discendenti: figli e nipoti, fratelli e sorelle) da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale ed a condizione che questi ultimi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’unità immobiliare concessa in uso gratuito;
  • Aliquota ridotta 0,46% per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse con contratto di comodato a titolo gratuito al Comune di Vicenza per scopi di contrasto al disagio abitativo dei nuclei familiari in difficoltà;
  • Aliquota ridotta 0,40% per abitazione principale e relative pertinenze;
  • Aliquota ridotta 0,40% per l’unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
  •  Aliquota ridotta 0,40% per l’unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
  • Aliquota ridotta 0,40% per l’ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato che vive nella casa anche se non proprietario (vale il “diritto di abitazione”);
  • Aliquota ridotta 0,40% per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratti di tipo concordatario di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/98;
  • Aliquota ridotta 0,40% per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in locazione al Comune di Vicenza per scopi di contrasto al disagio abitativo di nuclei familiari in difficoltà;
  • Aliquota ridotta 0,40% per gli alloggi di proprietà dell’A.T.E.R. regolarmente assegnati;
  • Aliquota ridotta 0,20% per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento da contribuenti con un nucleo familiare di almeno 4 figli, tutti fiscalmente a carico e con età inferiore a 26 anni, dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente in tali unità purché con reddito imponibile complessivo lordo del nucleo familiare non superiore ad 80.000,00 euro con riferimento al reddito dell’anno 2012;
  • Aliquota ridotta 0,20% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare avente fra i suoi componenti persone con disabilità grave accertata dall’apposita commissione medica ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92;
  • Aliquota ridotta 0,15% per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola con esclusione dei fabbricati di categoria catastale D per i quali si applica l’aliquota dello 0,20% e per i quali l’imposta va versata esclusivamente allo Stato.

Nei casi diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze, per poter applicare l’aliquota ridotta i contribuenti devono presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro il 31/12/2013 (ad eccezione degli alloggi assegnati dall’ATER, dei fabbricati rurali strumentali, delle unità immobiliari abitative concesse in locazione od in uso gratuito al comune di Vicenza per scopi di contrasto al disagio abitativo di nuclei familiari in difficoltà). 

DETRAZIONI DI IMPOSTA

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione spetta anche alle unità immobiliari degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; alle unità immobiliari e relative pertinenze   possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che l’abitazione non risulti locata; all’ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato che vive nella casa; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ ATER.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione ordinaria è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.
Il diritto alla maggiorazione spetta non oltre il mese di compimento del ventiseiesimo anno di età.
L’importo della maggiorazione si calcola per i mesi in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.
Per usufruire della maggiorazione della detrazione già per il mese di nascita, deve sussistere il requisito dell’esistenza in vita per almeno 15 giorni nel mese.
Va infine precisato che per godere della maggiorazione non occorre che il figlio sia fiscalmente a carico (il reddito del figlio è irrilevante).
Nei casi sopracitati la maggiore detrazione compete solo per i figli dimoranti e residenti anagraficamente nelle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale.
Aggiornato al  24 maggio 2013

Come valuti questa pagina?


Realizzazione tecnica e management a cura della Direzione Sistemi Informatici Telematici S.I.T. e Statistica del Comune di Vicenza,
Comune di Vicenza - Corso A. Palladio 98 - tel. 0444 221111 - Supporto Tecnico a cura di Forma Srl: siti web, internet a Vicenza