

Aggiornato al: 31/01/2013
L’esibizione degli artisti per strada è regolamentata dall’ordinanza “Disciplina per gli artisti di strada nel territorio cittadino” in vigore dal 17 agosto al 31 ottobre 2012 e successivamente prorogata fino al 30 settembre 2013.
L'art. 121 del T.U.L.P.S., che prevedeva l’obbligo di iscrizione in apposito registro presso l’autorità locale di pubblica sicurezza, è stato parzialmente abrogato e pertanto l’attività degli artisti di strada può essere liberamente svolta.
Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, danzatori, giocolieri, madonnari, mimi, musicisti, ritrattisti e saltimbanchi.
Lo svolgimento delle attività artistiche è consentito su tutto il territorio comunale, comprese le isole pedonali e i parchi pubblici, con le seguenti limitazioni:
vicinanze a luoghi di cura, case di riposo, ospedali, scuole durante lo svolgimento dell'attività didattica, luoghi di culto durante le funzioni religiose.
Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito dalle 9 alle 14 e dalle 15.30 alle 23.
Ogni performance musicale non può durare più di 3 ore nello stesso luogo. Concluso questo arco temporale gli artisti devono spostarsi in un altro spazio a distanza non inferiore a 150 metri.
Gli artisti di strada non si possono esibire in concomitanza con la programmazione di concerti, spettacoli, esposizioni organizzati da enti pubblici o soggetti privati autorizzati dal Comune.
Gli artisti devono rispettare le norme di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e ambientale, per non intralciare la viabilità, la circolazione pedonale e veicolare, l'attività commerciale. Inoltre devono prestare attenzione a non impedire la libera visione di panorami o monumenti ed edifici di particolare rilievo storico artistico. Le attività degli artisti di strada non devono arrecare danni a cose e persone.
E' indispensabile inoltre che gli artisti non utilizzino animali durante i loro spettacoli. Le attività degli artisti di strada devono avvenire senza l’impiego di amplificazione sonora, palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa.
Per ulteriori informazioni consultare l'ordinanza “Disciplina per gli artisti di strada nel territorio cittadino”: http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/sviluppoeconomico/ordinanze/ordinanze.php/73478
e le successive proroghe:
"Disciplina per gli artisti di strada nel territorio cittadino: proroga al 30/04/2013.": http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/sviluppoeconomico/ordinanze/ordinanze.php/77995 e
"Disciplina per gli artisti di strada nel territorio cittadino. Proroga al 30/09/2013.":
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/sviluppoeconomico/ordinanze/ordinanze.php/81157
Per tutti i casi non previsti dall'ordinanza di cui sopra resta in vigore il procedimento che prevede il rilascio di specifica autorizzazione da parte del dirigente del Settore Sviluppo economico.
Comune di Vicenza - Servizio Polizia Amministrativa - Contrà Busato n. 19 - Vicenza
tel. 0444/221983
fax 0444/221989
e-mail : gsartori@comune.vicenza.it
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle ore 10 alle ore 12 - giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 - mercoledì chiuso.
Collegamento alle pagine del Settore Politiche dello Sviluppo:
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/sviluppoeconomico/