

Aggiornato al: 30/05/2013
Con "forme speciali di vendita" si intendono quelle attività commerciali che non vengono esercitate nei negozi tradizionali (vendita negli spacci interni, tramite distributori automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, a domicilio e commercio elettronico).
Fra le forme speciali di vendita al dettaglio, rientra l’attività di spacci interni di cui all’art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e all’art. 66 del decreto legislativo 26 marzo 2010. Essa riguarda la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e deve essere effettuato in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e sicurezza dei locali.
Il requisito professionale per il settore alimentare non è richiesto, purchè siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali esplicitati. (art. 4 D.lgs 147/2012)
L’avvio dell’attività è subordinato alla presentazione al SUAP del Comune di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.
Tutte le pratiche devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica al SUAP del Comune attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it .
Non si accetteranno più pratiche in forma cartacea.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, il Comune entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione.
Copia del modulo, munita di ricevuta, deve essere conservata presso l’indirizzo dell’esercizio.
I requisiti d'accesso all'attività di vendita sono indicati nel seguente documento:
(http://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/82240)
Modulistica
La modulistica si trova sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è compilabile on-line.
Normativa
Comune di Vicenza - Settore Politiche dello Sviluppo - Ufficio Commercio Fisso - Contrà Busato, 19
tel. 0444/221986
fax 0444/221989
e-mail: commerciofisso@comune.vicenza.it
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle ore 10 alle ore 12 - giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 - mercoledì chiuso.
Collegamento alle pagine del Settore Politiche dello Sviluppo:
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/sviluppoeconomico/