Le pubblicazioni sono necessarie per tutti i tipi di matrimonio: civile, religioso-concordatario o di altri culti acattolici ammessi dallo stato italiano.
Con le "pubblicazione di matrimonio" l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Le pubblicazioni devono rimanere esposte per 8 giorni consecutivi, più ulteriori 3 giorni per il rilascio del certificato di eseguite pubblicazioni.
Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dalle eseguite pubblicazioni.
Come fare
Gli sposi (o uno solo di loro) devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data di matrimonio, all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno degli sposi, per l'avvio del procedimento. Presso l’ufficiale di stato civile devono compilare un’autocertificazione con i propri dati anagrafici allegando:
· fotocopia del codice fiscale
· fotocopia del documento di identità degli sposi (per i cittadini stranieri occorre portare la fotocopia del passaporto).
· richiesta di pubblicazioni civili del parroco o del ministro di culto competente.
Inoltre i cittadini stranieri devono produrre:
1) passaporto valido;
2) NULLA OSTA a contrarre matrimonio o certificato di capacità
matrimoniale.
Il NULLA OSTA, previsto dall’art. 116 del Codice Civile, deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve, inoltre, riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (specificare le generalità).
Per la donna divorziata o vedova deve risultare la data del divorzio o di vedovanza.
Il Nulla Osta può essere rilasciato:
- dall’Autorità Consolare straniera in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente. Sono esenti da tale legalizzazione i seguenti Paesi: Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Gran Bretagna,Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Rep. di Serbia, Romania (dal 03/04/2012), Slovenia, Svezia, Turchia e Ungheria.
oppure:
- per i cittadini svedesi residenti in Svezia, per i cittadini polacchi residenti in Polonia e per i cittadini norvegesi dall'Autorità competente del proprio Paese.
Il Nulla Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità estera, né da autocertificazione.
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul Nulla Osta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
Il CERTIFICATO DI CAPACITA’ MATRIMONIALE viene rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dello Stato di origine per i cittadini di Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980 (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Rep. di Moldovia, Spagna, Svizzera, Turchia).
ECCEZIONI:
Cittadini Statunitensi
Al posto del nulla osta vengono richiesti i seguenti documenti:
A) atto notorio attestante che, giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto nel proprio Paese di provenienza, nulla osta al matrimonio che il medesimo intende contrarre in Italia. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni alla Cancelleria del Tribunale locale;
B) dichiarazione giurata resa dal cittadino statunitense al Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.
Cittadini australiani:
In sostituzione del Nulla Osta sono richiesti i seguenti documenti:
A) dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano al Consolato Australiano in Italia, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio che il medesimo intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.
B) documenti (quali atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia, comprovanti inoltre che nulla osta al matrimonio che il medesimo intende contrarre in Italia. Se tali documenti non sono disponibili, l’interessato deve documentare attraverso un atto notorio, reso davanti alla Cancelleria del Tribunale alla presenza di due testimoni, che, giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto nel proprio Paese di provenienza, nulla osta al matrimonio che il medesimo intende contrarre in Italia
3) Se nel Nulla Osta non sono indicati i nomi dei genitori dello/a sposo/a è necessario presentare l’atto di nascita originale rilasciato dal Comune di nascita o una copia conforme all’originale dello stesso, tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle competenti autorità.
Rifugiato politico
Lo straniero che risulta rifugiato politico deve presentare:
1. certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma;
2. copia di atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
3. documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
4. documento di identità valido.
Se lo straniero non conosce la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore/interprete, munito di un documento di identità, sia per la richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio italiano. Tale condizione deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio.
Dopo aver reso l’autocertificazione, l’Ufficiale di Stato Civile fissa l’appuntamento per le pubblicazioni.
Nel giorno fissato per le pubblicazioni devono essere presenti entrambi gli sposi (o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata) muniti di documento di riconoscimento; in tale sede viene concordata la data del matrimonio civile
MATRIMONIO CON RITO CIVILE
I matrimoni civili vengono celebrati senza alcuna spesa presso la Sala Stucchi di Palazzo Trissino - Corso Palladio, 98 - nei giorni di:
· martedì dalle ore 16,30 alle 18
· sabato dalle ore 11,00 alle ore 12,30
La data e l'orario devono essere concordati con l'ufficio matrimoni.
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile a Vicenza su delega del Sindaco di un altro Comune devono contattare per tempo l'ufficio matrimoni.
Quindici giorni prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio civile i futuri sposi devono far pervenire all'ufficio la scheda compilata con l'indicazione della scelta del regime patrimoniale e i dati dei due testimoni con allegata fotocopia di un documento di identità valido.
MATRIMONIO RELIGIOSO
Il matrimonio concordatario viene celebrato dal parroco ed ha effetti anche per l'ordinamento italiano.
Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i culti acattolici riconosciuti dallo stato italiano o previsti a seguito di accordi tra lo stato italiano ed altre confessioni religiose.
ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E PERMESSI SOSTA
Per gli sposi e gli invitati sono permessi l'accesso alla zona a traffico limitato e la sosta in appositi spazi previo accordo con il Comando di Polizia Locale.
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 162 C.C. o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, art. 30 legge 218/95) è resa all'ufficiale di stato civile per i matrimoni civili, o al ministro di culto celebrante per i matrimoni religiosi.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime, cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali è quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.).
Dove
Ufficio Stato Civile - Palazzo degli Uffici, primo piano - Ufficio Pubblicazioni di matrimonio tel 0444/221438 - fax. 0444/221422
Quando
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.00