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Comune di Vicenza

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Contenuto.

A cura dell'URP

Vendite straordinarie - sottocosto - saldi

Aggiornato al: 16/05/2012


Vendite di fine stagione

Riguardano i prodotti di carattere stagionale e di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.
Non è prevista la comunicazione al Comune.
Periodo e durata:
Invernale: dal 5 gennaio al 28 febbraio di ogni anno
Estivo: dal 1° sabato di luglio al 31 agosto di ogni anno
Anche per l'intero periodo.

Vendite promozionali

Con le vendite promozionali, l'operatore commerciale pubblicizza la vendita di uno o più prodotti della gamma merceologica sul mercato, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita. Le disposizioni sulle vendite promozionali si applicano in caso di promozione del punto di vendita, mentre non si applicano in caso di promozione di prodotti alimentari freschi e deperibili, nè in caso di promozione di prodotti industriali effettuata direttamente dal produttore. In quest'ultimo caso, l'operatore commerciale è tenuto a pubblicizzare la promozione con la seguente denominazione: "offerta speciale del produttore".
Non è prevista la comunicazione al Comune.
Non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i saldi.

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione devono essere comunicate al Comune almeno 10 giorni prima della data di effettuazione delle vendite.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno per un massimo di 6 settimane.
È possibile effettuarle in caso di:

  1. cessazione dell'attività e trasferimento dell'azienda in altri locali: la comunicazione deve essere corredata da copia della preventiva comunicazione inviata al Comune, ai sensi del D. Lgs. 114 del 31.03.1998;
  2. cessazione dell'affittanza di azienda: la comunicazione deve essere corredata da autocertificazione relativa al contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso;
  3. cessione dell'azienda: la comunicazione deve essere corredata dalla  comunicazione di cessate attività varie ove si devono indicare i dati relativi all'atto pubblico o al preliminare di vendita registrato;
  4. rinnovo o trasformazione locali: la comunicazione deve essere corredata da:
    • una relazione in cui vengono descritti gli interventi da attuare.Questi dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale;
    • estremi dell' autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori (SCIA, autorizzazione o permesso di costruire, ecc.);
    • impegno a sospendere l'attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori;
    • presentazione di un dettagliato inventario della merce, con esplicita dichiarazione di impegno di non riassortimento della merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione.

Nota

In caso di rinnovo o trasformazione dei locali è obbligatoria una chiusura immediatamente successiva al periodo di liquidazione, pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per almeno sette giorni; il periodo di chiusura deve essere preventivamente comunicato al Comune.

Durante le vendite di liquidazione, è comunque vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella messa in vendita di liquidazione.

Modulistica
Comunicazione per vendite straordinarie:
http://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/53432

Vendita sottocosto

Per effettuare la vendita sottocosto è necessario presentare al Comune apposita comunicazione.
Si richiamano le principali disposizioni che regolano la vendita sottocosto:

  • alla comunicazione va allegato l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto;
  • deve essere comunicata al Comune 10 giorni prima dell'inizio della vendita;
  • può essere effettuata solo 3 volte l'anno;
  • non può avere una durata superiore a 10 giorni;
  • il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta.

Modulistica

Comunicazione vendita sottocosto:
http://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/51024

Pubblicità delle vendite straordinarie

La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa.
Le merci, oggetto di vendita straordinaria, devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica così da poter essere chiaramente distinte da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.
Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari".
Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico, il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.
Prima di esporre qualsiasi materiale pubblicitario si invita la ditta a recarsi all'Ufficio "Pubblicità e Affissioni" sito in piazzetta San Biagio (Palazzo ex A.C.I. 0444/ 222351 -222352) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

 

 

Sanzioni

Chi viola le disposizioni che disciplinano le vendite straordinarie è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74 in base a quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 114 del 31.3.1998

 

Dove

Comune di Vicenza - Settore Politiche dello Sviluppo - Ufficio Commercio Fisso - Contrà Busato, 19 -  Vicenza
tel 0444/221986
fax 0444/221989 e-mail: commerciofisso@comune.vicenza.it

Quando

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle ore 10 alle ore 12 - giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 - mercoledì chiuso.


Comune di Vicenza - Corso A. Palladio 98 - tel. 0444 221111

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