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Relazione illustrativa (Formato: PDF)
Detta norma, all’art. 10, ha introdotto la definizione di “parchi
commerciali”:
“1. Ai fini della presente legge si definiscono parchi commerciali le
aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici
di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all’art. 7, comma
1, lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorchè attraversato
da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche
distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più
accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l’intero traffico
generato da tutto il complesso.
2. Sono qualificate parchi commerciali tutte le aggregazioni di almeno tre esercizi
commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi
le caratteristiche descritte al comma 1 e ubicate all’interno di zone
territoriali omogenee di tipo D o comunque in zone altrimenti classificate purchè
compatibili con i piani regolatori comunali … “;
La citata fonte normativa ha demandato alla Giunta Regionale l’emanazione di un successivo provvedimento con cui definire i criteri per l’individuazione dei parchi commerciali.
In data 4 marzo 2005 con Deliberazione di Giunta Regionale prot. n. 670, pubblicata
sul BUR del 5 aprile 2005, la Giunta Regionale ha approvato i criteri per l’individuazione
dei parchi commerciali stabilendo il termine di 120 giorni l’approvazione
da parte dei comuni del provvedimento ricognitivo volto a verificare l’esistenza
o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco
commerciale; tuttavia, nello stesso provvedimento, la Giunta Regionale ha differito
l’efficacia dello stesso di 120 giorni dalla data della sua pubblicazione
nel B.U.R..
In caso di individuazione di parchi commerciali il comune provvede all’approvazione
della variante urbanistica secondo le modalità di cui all’art.18
della L.R. n. 15/04;
Gli uffici competenti, del settore sviluppo economico in collaborazione con
il settore urbanistica, hanno provveduto alla ricognizione sull’intero
territorio del Comune di Vicenza per l’individuazione dei parchi commerciali
esistenti. A tal fine si sono attenuti a quanto previsto dalle fonti normative
suddette e precisamente:
1. la presenza di almeno tre esercizi commerciali la cui somma metrica delle
rispettive superfici di vendita risulti superiore al limite dimensionale previsto
per le medie strutture di vendita (1.500 mq per i comuni sotto i 10.000 abitanti);
2. la presenza di uno spazio unitario ed omogeneo inteso come ambito territoriale
con peculiarità sia insediative sia di modalità d’uso che
ne facciano un’unità tipologicamente caratterizzata per funzioni
e organizzazione localizzative (attività organica monofunzionale), eventualmente
anche attraversata da viabilità pubblica classificata come urbana di
quartiere e locale ai sensi del D.Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) e
successive modifiche ed integrazioni.
3. la presenza di infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti;
4. la presenza di più accessi diretti sulla rete viaria pubblica ovvero
uno o più accessi indiretti sulla viabilità pubblica sui quali
confluisce l’intero traffico generato da tutto il complesso;
5. la collocazione in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione
commerciale, o per aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti
alla data di entrata in vigore della L.R. n.15/04, collocate in zone che siano
a prevalente destinazione commerciale espressamente destinate ad ospitare attività
non residenziali che possono essere di tipo misto;
Tale ricognizione si è concretizzata nello studio allegato, che forma
parte integrante alla presente deliberazione, con l’individuazione di
due parchi commerciali e precisamente quelli individuati nelle tabelle indicate
nella relazione illustrativa per l’individuazione dei parchi commerciali
esistenti:
- B-zone n.3-4-5 (fra Via del Commercio e Viale della Scienza, per una superficie
di vendita totale di mq 10.719);
- D-zone n.31-32 (Vicenza est Strada Padana verso Padova, per una superficie
di vendita totale di mq 31.235);
Tutto ciò premesso,
vista la legge regionale 13 agosto 2004 n. 15 “Nuove norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”;
vista la D.G.R. n. 670 del 4 marzo 2005 modificata successivamente con la D.G.R. n. 1999 del 26 luglio 2005;
visto lo Statuto comunale vigente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la relazione illustrativa per l’individuazione dei parchi commerciali
esistenti, che fa parte integrante del presente provvedimento;
Atteso il parere espresso in ordine alla sola regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del T.U.E.L. del 18.8.2000, n, 267, che viene integralmente trascritto e inserito
nella presente deliberazione come segue:
"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo
della regolarità tecnica.
Addì,_____________ IL RESPONSABILE DI SERVIZIO f.to MURZIO"
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile della Ragioneria, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata,
ad unanimità di voti resi in forma palese,
D E L I B E R A
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il provvedimento ricognitivo della presenza di parchi commerciali sul territorio comunale, di cui all’allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;
2) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’adozione da parte del Consiglio Comunale, delle varianti parziali all’individuazione dei parchi commerciali su aree già previste a specifica destinazione commerciale, zone “D”, dagli strumenti urbanistici vigenti, da approvare con la procedura prevista ai commi 6 e 7 dell’art. 50 della ex Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61 come sostituito dall’art. 1 della Legge Regionale 5 maggio 1998 n. 21;
3) di inviare entro 30 giorni dall’approvazione copia del presente provvedimento alla Regione Veneto ed alla Provincia di Vicenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 7, della L.R. n. 15/2004.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE