La “liberalizzazione” degli orari e delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali disposta dal decreto “Salva Italia” è all’esame del TAR del Veneto che ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale.
In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale gli esercizi commerciali che terranno aperto anche nelle giornate festive e domenicali non saranno sanzionati
L'ordinanza del sindaco prot. n. 87829 del 27.12.2011 dispone che:
- gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono determinati liberamente dagli esercenti nella fascia oraria 7.00-22.00;
- gli esercenti la vendita al dettaglio non sono più tenuti ad osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
- I negozi devono osservare la chiusura domenicale e festiva. Nel corso dell'anno 2012 sono previste 16 giornate in cui è possibile derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, oltre il mese di dicembre. Le deroghe saranno fissate con apposita ordinanza;
- per tutto il territorio comunale sono state fissate le aperture festive e domenicali solo per il mese di gennaio 2012 per: venerdì 6 - domenica 8 - domenica 15. Ulteriori aperture saranno fissate con apposita ordinanza;
- è consentita, per i concessionari di auto e di moto, la possibilità di apertura domenicale dei loro esercizi commerciali in occasione di lanci nazionali di nuovi modelli;
- i negozi hanno l'obbligo di esporre in modo visibile gli orari di apertura e chiusura dell'attività;
- la disciplina degli orari non viene applicata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 31.03.1998 n. 114, ai seguenti esercizi: rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; esercizi specializzati nella vendita di fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente punto siano svolte in maniera esclusiva o prevalente e sale cinematografiche;
- gli esercenti le attività miste che svolgono attività commerciali od economiche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 29/2007, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività;
- le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonchè gli esercizi specializzati nella vendita di bevande osservano gli orari di cui all'art. 18, comma 1, lett. a, della Legge Regionale n. 29/2007 (fascia oraria compresa tra le 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo).
Copia dell'ordinanza è reperibile all'indirizzo:
http://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/69436
Dove
Comune di Vicenza - Settore Politiche dello Sviluppo - Ufficio Commercio Fisso - Contrà Busato, 19 - tel. 0444/221986 - fax 0444/221989 - e-mail: commerciofisso@comune.vicenza.it
Quando
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle ore 10 alle ore 12 - giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 - mercoledì chiuso.