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La normativa vigente in materia di risparmio e contenimento dei consumi energetici stabilisce, nel Comune di Vicenza, il periodo annuo consentito per l’accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere di funzionamento (anche frazionate).
Sono esclusi da queste limitazioni gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani; scuole materne; asili nido; ospedali; case di cura; alberghi; pensioni; piscine; saune; ecc.
Senza che vi sia bisogno di alcun provvedimento di deroga dell’Amministrazione Comunale, al di fuori del periodo stabilito (15 ottobre - 15 aprile), gli impianti termici possono essere accesi, in presenza di situazioni climatiche che giustifichino il loro utilizzo, per un massimo di 7 ore giornaliere (anche frazionate), sempre rispettando i valori di temperatura massimi consentiti (per la maggior parte degli edifici: 20° C + 2° C di tolleranza).
Nel caso si determinassero, nel corso dell’anno, particolari situazioni climatiche sfavorevoli, il Sindaco, conformemente alla delibera di Giunta immediatamente esecutiva, può ampliare il periodo annuale di esercizio degli impianti termici e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.
E’ in ogni caso doveroso mantenere l’impegno di limitare il più possibile i consumi energetici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e per ridurre le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera urbana: l’abitudine di vivere in ambienti dalle temperature estreme (massimo calore in inverno e massimo freddo d’estate), oltre che malsana aumenta infatti i consumi energetici e l’inquinamento atmosferico.
Anche la scarsa attenzione all’efficienza degli impianti termici contribuisce allo spreco d’energia.