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Al contrario di quanto si ritiene comunemente, la presenza di amianto non comporta, in ogni caso, un rischio per la salute delle persone. La pericolosità si manifesta solo quando le particelle contenente polvere di amianto si liberano nell’atmosfera (con la possibilità di essere inalate) a seguito di deterioramento, sfaldamento o danneggiamento delle strutture.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX, Capo III, articolo 248:
L'art. 34 del decreto legislativo n. 277 del 15.08.1991, prevede che il datore di lavoro predisponga un Piano di lavoro prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. E' possibile scaricare il "Piano di lavoro del materiale compatto" che il datore di lavoro dovrà compilare e inviare allo SPISAL territorialmente competente e controfirmato dal comittente dei lavori.
Nel caso i materiali contenente amianto fossero rinvenuti nel corso dei lavori è necessario sospendere gli interventi e avvertire immediatamente lo SPISAL e il Dipartimento Provinciale ARPAV
Gli interventi di rimozione di piccole quantità di materiali contenenti amianto possono essere realizzati anche dal singolo cittadino che può smaltire l'amianto nel rispetto delle linee guida sulla "microraccolta" adottate con DGR n. 1690 del 28.06.2002. Accedi al documento "Microraccolta" [file pdf 201 KB]
http://www.arpa.veneto.it/cra/amiant03.htm oppure http://www.regione.emilia-romagna.it/amianto/