Città di Vicenza

URP

Denuncia di nascita

Aggiornato al: 15/12/2023

La dichiarazione di nascita di un figlio deve essere fatta:

  • entro 10 giorni dalla nascita, nel Comune di residenza della madre, o nel Comune di nascita. E' possibile anche nel Comune di residenza del padre, ma solo su richiesta specifica e concordata tra i due genitori.

oppure

  • entro 3 giorni alla direzione sanitaria del centro di nascita: il genitore deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale, casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene, poi, inviato dalla direzione sanitaria al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori o al Comune di residenza indicato dal genitore, quando questi abbiano residenza in comuni diversi.

Per i figli nati nel matrimonio la denuncia di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre indistintamente.
Per i figli nati al di fuori del matrimonio la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori, nel caso entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza del solo genitore che intenda effettuare il riconoscimento.

In entrambi i casi non è necessaria la presenza del nuovo nato.

L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il Comune di residenza della madre, con conseguente rilascio del Codice Fiscale.
I cittadini stranieri che non sanno scrivere/leggere in italiano devono essere accompagnati da un interprete maggiorenne, munito di documento di identità valido.

Come fare

La dichiarazione di nascita è una pratica che richiede almeno mezz'ora di tempo e pertanto va rilasciata SOLO su appuntamento da prenotare online (prenota appuntamento)

La documentazione da produrre è la seguente:

  • attestazione di nascita originale consegnata al momento della dimissione dall'Ospedale in busta chiusa. La legge prevede che essa sia consegnata all'Ufficioale di Stato Civile e non si possa conservare in foto o fotocopia.
  • documento di identità valido di entrambi i genitori (i cittadini stranieri devono produrre il passaporto valido).

Cognome e prenome cittadini italiani

La decisione della Corte Costituzionale n.131/2022, applicabile dal 2 giugno, ha dichiarato l'illegittimità di ogni previsione normativa che prevede che il figlio assuma il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma "i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto". Attualmente, pertanto, in attesa di nuovi interventi normativi che regolino la materia, a seguito di questa importante innovazione, la disciplina dell'attribuzione del cognome è la seguente: 
- la regola è che il cognome del figlio deve essere composto da entrambi i cognomi dei genitori (i cognomi interi, in tutte le loro eventuali parti), nell'ordine deciso dagli stessi dichiaranti di comune accordo. Qualora manchi l’accordo sull'ordine, essi dovranno attivarsi per ottenere un intervento del giudice. L’ufficiale di stato civile non potrà formare l’atto di nascita fino a quando si ottenga la decisione del giudice. Se la dichiarazione di nascita sarà tardiva, si indicherà, quale motivazione del ritardo, la scelta del cognome da parte del giudice;

- in caso di accordo, i genitori possono attribuire un solo cognome, scegliendo tra quello del padre o quello della madre. Se manchi l'accordo su quale cognome attribuire, non è possibile l'intervento del giudice e le parti devono necessariamente attribuire entrambi i cognomi, secondo l'ordine da loro scelto. Nel caso di mancato accordo sull'ordine, potranno adire il giudice.

Il prenome deve avere le seguenti caratteristiche:

  • non può essere costituito da più di tre elementi;
  • non può corrispondere al nome del padre, fratello e sorella viventi;
  • non può essere un cognome come nome, un nome ridicolo o vergognoso;
  • non può essere un cognome non corrispondente al sesso del minore.

Nell'ipotesi in cui i genitori intendano imporre un prenome in violazione delle suddette indicazioni, l'ufficiale dello stato civile deve avvertirli del divieto. Qualora essi persistano nella loro determinazione, verrà comunque formato l'atto di nascita, ma successivamente comunicato l'accaduto al Procuratore della Repubblica per il giudizio di rettificazione (art.95 dpr 396/2000).

Cognome e prenome in caso di cittadini stranieri

Se i genitori sono entrambi stranieri, al momento della dichiarazione di nascita indicano la cittadinanza del minore e possono decidere quale nome e cognome attribuire al proprio figlio, in base alla normativa del Paese di origine. L'ufficiale di Stato Civile prende atto di quanto indicato dai genitori. Nel caso in cui successivamente i genitori si rendessero conto di aver attribuito delle generalità non accettate dall'ordinamento di appartenenza, possono presentare una dichiarazione rilasciata dal Consolato del proprio Paese in Italia, tradotta e legalizzata in Prefettura, in cui compaiono le corrette generalità. L'Ufficiale di Stato Civile correggerà di conseguenza l'atto di nascita del minore.

 

Normativa

Dove e quando

Ufficio Nascite

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26

Telefono: 0444221424

Email: uffstatocivile@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

L’accesso agli sportelli è esclusivamente con appuntamento prenotato online.
Il giorno dell'appuntamento si accede allo sportello direttamente con il numero di prenotazione ricevuto via email.

Solo nel caso di effettiva urgenza è possibile trasmettere un'email per ottenere un appuntamento in tempi più brevi, allegando il proprio documento d'identità e documentazione che comprovi l'urgenza.

  • da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
  • martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18

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