
Aggiornato al: 23/01/2013
L'ordinanza del 13.01.2005 è stata abrogata a seguito dell'approvazione del Regolamento Comunale per la "Tutela e il benessere degli animali" adottato con delibera di Consiglio n.66 del 18.12.2012, PGN 94204.
Le medesime disposizioni si trovano ora nel succitato Regolamento all'art. 27 qui di seguito riportato.
Art. 27 - Della popolazione di Columba Livia varietà domestica
1) Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l’equilibrio dell’ecosistema urbano e con la vivibilità della città, deve essere attuata a cura dei proprietari o dei responsabili la chiusura di tutti i possibili accessi da parte dei volatili all'interno degli stessi immobili, compresi abbaini e soffitte, nonché, provvedere alla rimozione degli accumuli di guano che possono costituire problemi igienico-sanitari.
2) E' fatto divieto a chiunque ed in tutto il territorio comunale di somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi, con l'esclusione degli allevatori di colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti e dell'Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi di associazioni protezionistiche riconosciute.
La novità del presente articolo rispetto alle pregresse disposizioni è l'obbligatorità della rimozione degli accumuli di guano da parte dei proprietari degli immobili.
La sanzione per i contravventori resta quella precedentemente definita: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
Regolamento Comunale per la "Tutela e il benessere degli animali":
http://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/77592
Collegamento alle pagine del Settore Ambiente, tutela del territorio e igiene:
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipterr/ambiente/