Città di Vicenza

URP

Vendite straordinarie, sottocosto e saldi

Aggiornato al: 19/10/2023

Vendite di fine stagione

Riguardano i prodotti di carattere stagionale e di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.

Periodo e durata

Ogni anno la Regione del Veneto comunica le date di inizio e fine vendite. 
Di norma le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi a partire dal primo giorno feriale precedente la festività del 6 gennaio di ogni anno, fino al 28 febbraio.
Le vendite di fine stagione estive possono svolgersi a partire dal primo sabato del mese di luglio al 31 agosto di ogni anno.


Vendite promozionali

Con le vendite promozionali, l'operatore commerciale pubblicizza la vendita di uno o più prodotti della gamma merceologica sul mercato, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.

Periodo
In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.
L'operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità non può effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. Tale divieto non si applica agli operatori che pongono in vendita prodotti non aventi carattere di stagionalità.
Non è prevista comunicazione al Comune.

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione devono essere comunicate al comune almeno 7 giorni prima della data di effettuazione delle vendite.

Periodo

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno per un massimo di 6 settimane, ad eccezione  del caso di cessazione definitiva dell'attività per il quale la durata massima è di 13 settimane.

È possibile effettuarle in caso di:

  1. cessazione dell'attività e trasferimento dell'azienda in altri locali: la comunicazione relativa alle vendite di liquidazione deve essere corredata degli estremi della comunicazione di cessazione dell'attività presentata al comune, ovvero, se trattasi di trasferimento, degli estremi della prescritta segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dell'autorizzazione comunale, nonchè dell'indicazione della data prevista per la cessazione medesima;
  2. cessazione dell'affittanza di azienda: la comunicazione deve essere corredata di copia del contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso;
  3. cessione dell'azienda: la comunicazione deve essere corredata di copia dell'atto pubblico o del preliminare di vendita registrato; 
  4. rinnovo o trasformazione locali: la comunicazione deve essere corredata da:
    • una relazione in cui vengono descritti puntualmente gli interventi da attuare. Questi dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale;
    • estremi dell' autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori (SCIA, autorizzazione o concessione edilizia, ASL, VV.FF. ecc.);
    • impegno a sospendere l'attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori;
    • presentazione di un dettagliato inventario della merce, con esplicita dichiarazione di impegno di non riassortimento della merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione.

Note

  • In caso di cessazione dell'attività, la chiusura dovrà avvenire immediatamente dopo la conclusione della vendita di liquidazione;
  • in caso di rinnovo o trasformazione dei locali è obbligatoria una chiusura immediatamente successiva al periodo di liquidazione, pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per almeno sette giorni; il periodo di chiusura deve essere preventivamente comunicato al Comune;
  • durante le vendite di liquidazione è comunque vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella messa in vendita in liquidazione.

Vendita sottocosto

Per effettuare la vendita sottocosto è necessario presentare apposita comunicazione al SUAP del Comune.

Per quanto riguarda la vendita sottocosto:

  • alla comunicazione va allegato l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto;
  • deve essere comunicata al comune 10 giorni prima dell'inizio della vendita;
  • può essere effettuata solo 3 volte l'anno;
  • non può avere una durata superiore a 10 giorni;
  • il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta.

Pubblicità delle vendite straordinarie

La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonchè l'esatta indicazione della tipologia di vendita straordinaria ("vendita di fine stagione" o "vendita di liquidazione" o "vendita promozionale").
Le merci, oggetto di vendita straordinaria, devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica così da poter essere chiaramente distinte da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.
Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari".
Durante la vendita straordinaria è fatto, comunque, obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.
Prima di esporre qualsiasi materiale pubblicitario si invita la ditta a prenotare online l'appuntamento all'Ufficio "Pubblicità e Pubbliche Affissioni" sito in in contrà san Marco, 26 - ingresso da contrà Chioare (Palazzo ex CO.RE.CO- tel.. 0444 222377-222351 ) che sarà consentito solo nelle giornate  di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Sanzioni

Chi viola le disposizioni che disciplinano le vendite straordinarie è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 3.098,74 euro in base a quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 114 del 31.3.1998

Modulistica

Tutte le pratiche devono essere presentate esclusivamente al SUAP del Comune con modalità telematica, attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it.

Dove e quando

Ufficio Commercio fisso

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26

Telefono: 0444221630 (attivo lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 -10, martedì e giovedì dalle 8.30 -12.30)

Email: commerciofisso@comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

  • mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30
  • martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18

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