Le informazioni contenute in questa scheda si devono ritenere indicative e verranno aggiornate non appena definite le nuove disposizioni riguardanti la nuova imposta I.M.U.
Esenzione per l’abitazione principale e sue pertinenze
L’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale e sue pertinenze (immobili classificati C/2, C/6 e C/7, cantine, garage e tettoie), ad esclusione di ville, castelli e abitazioni di lusso (classificati A1, A8 e A9 ), non è più dovuta a partire dall’anno 2008.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, comprovato da residenza anagrafica, salvo prova contraria.
Il carattere di pertinenza degli immobili va dichiarato dal contribuente su modello ministeriale.
L’esenzione si estende anche ai “casi assimilati”.
Casi assimilati all’abitazione principale a cui si estende l’esenzione ICI:
- abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti fino al 2° grado in linea retta (ascendenti: nonni e genitori, discendenti: figli e nipoti) e fino al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale ed a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la residenza;
- ex casa coniugale: ne beneficia il coniuge non assegnatario della casa coniugale, a seguito di separazione o divorzio, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione principale situato nel comune di Vicenza;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi assegnati regolarmente dall'ATER;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione però che la stessa unità non risulti locata.
Per beneficiare dell'esenzione per i casi assimilati all'abitazione principale deve essere presentata idonea autocertificazione.
ALIQUOTE 2011
Aliquota ridotta 4,00 per mille:
- per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 (ville, castelli e abitazioni di lusso) adibite ad abitazione principale comprese le sue pertinenze (C/2-C/6-C/7), anche se non ubicate nello stesso complesso immobiliare purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole ed esclusivo a servizio dell'abitazione principale;
- per le botteghe storiche e gli esercizi polifunzionali che abbiano avuto tale riconoscimento da parte del Comune;
- per i fabbricati delle IPAB, purché siano attive e svolgano servizi assistenziali;
- per gli immobili locati a nuclei familiari che li adibiscono ad abitazione principale e con almeno un soggetto portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92), cieco (legge 382/70), sordomuto (legge 381/70);
- per gli alloggi privati che vengono messi a disposizione del Comune per la locazione a nuclei familiari residenti soggetti a procedure esecutive di sfratto, previa presentazione di apposita autocertificazione;
- per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero a condizione che tali unità non risultino locate.
Per poter applicare l'aliquota ridotta i contribuenti sono tenuti a presentare al Comune apposita autocertificazione (ad esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze).
Aliquota agevolata 0,001 per mille:
- per le unità immobiliari concesse in locazione con contratto di tipo concordatario (art. 2, comma 3 - Legge n. 431/98) previa presentazione di idonea comunicazione e documentazione.
Aliquota ordinaria 7,00 per mille;
- si applica per tutti gli altri immobili.
DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE:
- 120,00 euro è applicabile all’abitazione principale con categoria catastale A/1, A/8 e A/9 comprese le pertinenze e alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero a condizione che tali unità non risultino locate;
- 258,00 euro è applicabile dai proprietari della sola abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze sull'intero territorio nazionale per le seguenti situazioni:
- cittadini assistiti in via continuativa dal Comune;
- nuclei familiari con reddito pro capite complessivo I.R.P.E.F. per l'anno 2010 (cioè reddito totale diviso per i numeri dei componenti ) inferiore o uguale a € 7.850,31 ;
- nucleo familiare con persona portatrice di handicap o di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, oppure con anziani non autosufficienti. La condizione di handicap o di invalidità deve essere stata riconosciuta dalla competente Commissione Medica;
- contribuenti possessori di unità immobiliari ricadenti in aree incluse nel P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione), adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi in caso di danni documentati causati da esondazioni relativi all’anno d’imposta.
Per richiedere l'applicazione del beneficio della maggiore detrazione deve essere prodotta comunicazione con adeguata documentazione o autocertificazione entro il termine per il versamento del saldo I.C.I..
Le condizioni di cui ai punti 2) e 4) devono essere comunicate o autocertificate ogni anno.
Le comunicazioni o autocertificazioni di cui ai punti 1) e 3) devono intendersi valide finché non intervengano condizioni modificative. In mancanza della suddetta documentazione la detrazione non potrà essere riconosciuta.
SCADENZE PAGAMENTO
- 16 giugno per il versamento in acconto od in unica soluzione;
- 16 dicembre per il versamento a saldo.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
- con bollettino postale n.78243318 intestato a " Comune Vicenza - Servizio Tesoreria - ICI ";
- presso tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza - Tesoriere del Comune o presso gli istituti di credito convenzionati (in questo ultimo caso previo pagamento di commissione massima di € 1,00)
- on-line attraverso il portale From-ci: https://www.fromci.it/
- tramite modello F24;
- tramite POS presso l'ufficio ICI e presso le sedi circoscrizioniali http://www.comune.vicenza.it/argomenti/scheda.php/42706,45684
DICHIARAZIONE ICI
Non vi è più l’obbligo di presentare la dichiarazione per le variazioni intervenute sugli immobili contenute in atti notarili (ad es. contratti di compravendita) soggetti a registrazione.
Rimane l’obbligo nei seguenti casi (elencati a titolo esemplificativo):
- variazione di valore delle aree edificabili o quando l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile;
- area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa;
- terreno agricolo posseduto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale e dal medesimo condotto;
- immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004;
- sopravvenuta o cessazione inagibilità dell’immobile;
- modifica del diritto di usufrutto.
Dove
Settore Servizio delle Entrate - Ufficio I.C.I. - Piazzetta S. Biagio, 1 - tel. 0444/222370
e-mail: ici@comune.vicenza.it
Quando
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 (solo nel periodo 6 -16 giugno)
Per ulteriori informazioni ci si può collegare alla pagina del Settore Servizio delle Entrate http://www.comune.vicenza.it/cittadino/pagareletasse/ici/
Per scaricare la modulistica ICI collegarsi alla seguente pagina:
http://www.comune.vicenza.it/cittadino/pagareletasse/ici/moduli.php
AVVISO: a partire dal 12 settembre 2011 l'orario del Servizio delle Entrate subirà la seguente variazione: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00