Argomenti: Casa
Aggiornato al: 28/06/2011
La normativa vigente in materia di risparmio e contenimento dei consumi energetici (D.P.R. 26/8/1993 n. 412) stabilisce,perla fascia climatica in cui rientra anche il Comune di Vicenza, il periodo annuo consentito per l'accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere di funzionamento (anche frazionate).
Sono esclusi da queste limitazioni gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole materne, asili nido, ospedali, case di cura, alberghi, pensioni, piscine, saune, ecc..
Senza che vi sia bisogno di alcun provvedimento di deroga dell'Amministrazione Comunale, al di fuori del periodo stabilito (15 ottobre - 15 aprile), gli impianti termici possono essere accesi, in presenza di situazioni climatiche che giustifichino il loro utilizzo, per un massimo di 7 ore giornaliere (anche frazionate), sempre rispettando i valori di temperatura massimi consentiti (per la maggior parte degli edifici: 20° C + 2°C di tolleranza).
Nel caso si determinassero, nel corso dell'anno, particolari situazioni climatiche sfavorevoli, il Sindaco, conformemente alla delibera di Giunta immediatamente esecutiva, può ampliare il periodo annuale di esercizio degli impianti termici e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici (oltre le 7 ore giornaliere, con un massimo di 14 ore giornaliere).
È in ogni caso doveroso mantenere l'impegno di limitare il più possibile i consumi energetici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e per ridurre le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera urbana.
Occorre inoltre prestare attenzione all'efficienza e alla pulizia degli impianti termici.
Per informazioni sulla legge è possibile rivolgersi: