
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni:
13 settembre 1991 n. 65 e 26 novembre 1991 n. 107.
Modificato con le seguenti deliberazioni consiliari:
Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia; a tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità.
2-bis. Il Comune, in coerenza con la convenzione internazionale delle Nazioni Unite, ispira la propria azione alla promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza in un quadro istituzionale che riconosce nel Sindaco il "Difensore ideale dei bambini".
Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalla legge statale o regionale, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.
bis. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, ponendo in essere le condizioni affinchè la libertà e la responsabilità della persona possano esplicarsi al massimo entro diverse sfere di autonomia costruttiva: personale, familiare, associativa, d'impresa, di mercato.
Abrogato
(Abrogato)
>l'attribuzione delle competenze per la gestione di ulteriori servizi di base e di ulteriori servizi alla persona, che per caratteristiche tecniche e ragioni di efficienza non richiedano una gestione in ambiti territoriali più ampi, è definita con il regolamento comunale del decentramento, con il quale vengono, altresì, disciplinate le modalità di esercizio del servizio.
(Abrogato)
Il presidente della circoscrizione cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della circoscrizione, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) comma 1, il consiglio circoscrizionale viene sciolto dal consiglio comunale quando, nonostante la diffida motivata del Sindaco su mandato del consiglio comunale, gli organi circoscrizionali persistano nelle azioni e nei comportamenti ivi indicati; lo scioglimento è dichiarato dal consiglio comunale con il voto favorevole, espresso per appello nominale, dei due terzi dei componenti il consiglio.
Nelle altre ipotesi lo scioglimento del consiglio circoscrizionale è disposto con decreto del Sindaco.
(Abrogato)
(Abrogato)