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Sindaco, Giunta e Consiglio: funzioni e compiti

Navigazione di: Riferimenti legislativi statutari e regolamentari

Statuto del Comune di Vicenza

Approvazioni e Modifiche allo Statuto

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni:

13 settembre 1991 n. 65 e 26 novembre 1991 n. 107.

Modificato con le seguenti deliberazioni consiliari:

  • deliberazione 21: giugno 1994 n. 56;
  • deliberazione 12/19 settembre 1995 n. 149;
  • deliberazione 24 febbraio 1997 n. 46;
  • deliberazione 15: febbraio 2000 n. 18;
  • deliberazione 11: giugno 2001 n. 32;
  • deliberazione 25: 25 giugno 2002 n. 33.

Principi Fondamentali

Art. 1
Rappresentanza

  1. Il Comune di Vicenza rappresenta la comunità vicentina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo morale, civile, sociale ed economico, indirizzandolo verso valori di giustizia, di progresso e di democrazia.
  2. Il Comune promuove e favorisce iniziative rivolte ad affermare, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione e dalla Carta europea dell'autonomia locale, il potere di esercitare funzioni proprie o delegate, mediante l'uso di risorse adeguate, di cui disporre liberamente.
  3. Il Comune ha come propri segni distintitivi lo stemma e la bandiera tricolore nazionale decorata con due medaglie d'oro al valore militare, il cui uso è disciplinato dal regolamento.

Art. 2
Pace e cooperazione

  1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
  2. A tal fine il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere.
  3. Il Comune promuove l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.
  4. Il Comune, con riferimento alla "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" approvata dall'ONU, riconosce il valore della vita umana e promuove ogni iniziativa di concreta solidarietà  verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza e dalla sua età.

Art. 3
Tutela e valorizzazione del territorio comunale

  1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove e realizza la salvaguardia dell'ambiente, la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico, attuando, in particolare, iniziative di valorizzazione dei beni iscritti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Art. 4
Servizi alla popolazione

  1. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, nonchè di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
  2. Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia; a tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità.

    2-bis. Il Comune, in coerenza con la convenzione internazionale delle Nazioni Unite, ispira la propria azione alla promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza in un quadro istituzionale che riconosce nel Sindaco il "Difensore ideale dei bambini".

  3. Il Comune, nell'ambito della programmazione economica e sociale, attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone emarginate e con difficoltà fisiche, sociali ed economiche.
  4. Il Comune concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale della comunità vicentina e veneta, nonchè all'apertura della comunità locale verso persone e gruppi di altre culture ed etnie.

Art. 5
Attività economiche

  1. Il Comune favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l'iniziativa produttiva dei propri cittadini; promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale anche a tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione.

Art. 6
Partecipazione e informazione

  1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale; assicura a tutti l'informazione sulla propria attività.

Art. 7
Programmazione

  1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della regione e della provincia.

Art. 8
Collaborazione con soggetti pubblici e privati

  1. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalla legge statale o regionale, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.

    bis. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, ponendo in essere le condizioni affinchè la libertà e la responsabilità della persona possano esplicarsi al massimo entro diverse sfere di autonomia costruttiva: personale, familiare, associativa, d'impresa, di mercato.

  2. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati in ambiti territoriali adeguati, valorizza il sistema dei rapporti con gli altri comuni e la provincia, utilizzando e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività e al perseguimento delle finalità di interesse Comune. Assume, altresì, la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza sovracomunale.
  3. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione e dalla Carta europea dell'autonomia locale, favorisce e promuove forme di cooperazione anche con le collettività locali di altri stati, utili ai fini dello sviluppo della propria comunità ed al superamento delle barriere fra popoli e culture diversi.

Titolo I
Istituti di partecipazione

Capo I
Referendum consultivo

Art. 9
Titolarità e ambito di esercizio

  1. 4.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e a condizione che in sei circoscrizioni i sottoscrittori siano almeno 200, possono richiedere l'indizione di referendum consultivi su materie nelle quali il consiglio comunale ha competenza deliberativa e riguardanti gli interessi dell'intera comunità.
  2. Sono escluse dalla consultazione referendaria:
    1. il documento programmatico preliminare della giunta comunale;
    2. le elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
    3. gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
    4. il regolamento del consiglio comunale, e l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
    5. i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi.
  3. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita ad uno o più referendum.

Art. 10
Disciplina del referendum

  1. Il regolamento disciplina, attenendosi a criteri di semplificazione del procedimento, la composizione e i compiti del comitato promotore, la composizione e il funzionamento del comitato di esperti competente ad esprimere il giudizio di ammissibilità del referendum, i termini, le modalità e le garanzie per lo svolgimento del referendum e i tempi entro i quali il consiglio comunale può intervenire con proprio provvedimento per evitare l'indizione del referendum.
  2. Il comitato di esperti di cui al precedente comma è eletto dai consiglieri comunali e circoscrizionali, riuniti in seduta Comune, a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno.

Art. 11
Effetti del referendum

  1. Il Sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale il dibattito relativo.

Capo II
Rapporti dei cittadini con il Comune

Art. 12
Istanze, petizioni e proposte

  1. I cittadini, singoli o associati, residenti o domiciliati nel Comune, possono presentare al Sindaco istanze con le quali si chiedono le ragioni di determinati comportamenti o su aspetti dell'attività amministrativa, o petizioni volte ad attivare l'iniziativa degli organi del Comune su questioni di interesse collettivo. Il Sindaco è tenuto a rispondere, con atto motivato, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione.
  2. 500 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, e le cui firme debbono essere autenticate dal segretario generale o da suoi delegati, possono esercitare, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale.

Art. 13
Consultazione e istruttoria pubblica

  1. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, può attivare, nel procedimento di adozione degli atti di competenza, forme di consultazione dei cittadini, consistenti in sondaggi, assemblee e audizioni promosse dal Sindaco, dalla giunta comunale e dalle competenti commissioni consiliari.
  2. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di regolamenti o di atti amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica secondo le modalità stabilite dal regolamento. Sulla indizione dell'istruttoria decide il consiglio comunale su proposta della giunta, di almeno tre gruppi consiliari o di due consigli di circoscrizione. l'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno 1000 cittadini residenti nel Comune.
  3. l'istruttoria di cui al precedente comma si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla giunta, ai gruppi consiliari e ai consigli di circoscrizione proponenti, associazioni e comitati di cittadini. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze dell'istruttoria.

Art. 14
Rapporti tra Comune e associazioni

  1. Il Comune favorisce le associazioni e le organizzazioni di volontariato che perseguono finalità sociali, riconosciute di pubblico interesse e senza scopo di lucro. Il regolamento disciplina le norme che prevedono agevolazioni anche nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, servizi comunali, nonché forme diverse di contributi, sussidi ed erogazioni finanziarie, che vanno evidenziate in apposito allegato al bilancio di previsione.
  2. Le associazioni e le organizzazioni che usufruiscono di tali agevolazioni e delle diverse forme di contributo di cui al precedente comma sono inserite in un elenco, che viene pubblicato dal Comune con scadenza annuale.
  3. Qualora le iniziative e le attività di tali associazioni ed organizzazioni si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il Comune può stipulare con esse specifiche convenzioni di durata massima biennale, eventualmente rinnovabili o prorogabili.
  4. Il consiglio comunale può istituire apposite consulte per aree di attività o di interesse. Le delibere istitutive specificano le procedure di funzionamento delle consulte che esercitano anche funzioni propositive su specifici ambiti dell'attività comunale.

Art. 15
Accesso ai documenti

  1. l'accesso ai documenti amministrativi del Comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 16
accesso ai servizi e conferenze di servizi

  1. l'accesso ai servizi del Comune è assicurato anche mediante il decentramento dei servizi, la razionalizzazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico e l'istituzione di un apposito ufficio per le informazioni.
  2. Il Comune attiva politiche di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli esercizi commerciali, delle attività e servizi produttivi.
  3. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi con il contributo di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati.
  4. Le conferenze di servizi hanno per obiettivo l'esame sull'effettiva incidenza delle politiche dell'amministrazione sul funzionamento dei servizi e sulla loro rispondenza alle aspettative dei cittadini e alle esigenze di professionalità degli operatori.

Art. 17
Partecipazione al procedimento amministrativo

  1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.
  2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per la individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

Art. 18
Regolamento della partecipazione

  1. Il consiglio comunale adotta il regolamento della partecipazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 18-bis
Carta dei diritti del contribuente

  1. Il Comune, con proprio regolamento, disciplina i diritti del contribuente, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    1. assicurare la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative e dei regolamenti comunali, delle relative circolari e risoluzioni interpretative, in materia di tributi locali, curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti;
    2. assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, garantendo, altresì, il diritto di accesso alla documentazione e una sollecita risposta alle richieste;
    3. consentire ai contribuenti di essere rimessi in termini nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore;
    4. improntare al principio della collaborazione i rapporti tra contribuente e amministrazione, riconoscendo meritevoli di tutela, negli errori del contribuente, l'affidamento e la buona fede, e riconoscere il diritto di interpello, in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse;
    5. istituire il Garante del contribuente con funzione consultiva in ordine agli interpelli proposti.

Capo III
Difensore civico

Art. 19
Istituzione e funzioni

  1. Al fine di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia della persona nei confronti della pubblica amministrazione e di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione stessa è istituito l'ufficio del difensore civico.
  2. Il difensore civico, ferme le competenze attribuite dalla legge alle autorità di garanzia e di vigilanza, agli organi di controllo e all'autorità giurisdizionale, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali.
  3. Il difensore civico esercita la sua attività in piena libertà di giudizio e indipendenza, non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e gode di autonomia amministrativa e contabile. Egli è titolare dell'ufficio e come tale, con le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui al successivo comma 7, adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento.
  4. Il difensore civico esercita le sue funzioni d'ufficio oppure a seguito di segnalazioni o istanze presentate da cittadini, stranieri o apolidi, ovvero da formazioni sociali nelle quali questi sono organizzati. Egli fornisce motivata risposta alle istanze presentate.
  5. I consiglieri comunali e circoscrizionali non possono proporre istanze al difensore civico, tranne che nell'ipotesi di procedimenti amministrativi che li riguardino personalmente o di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi o di controllo delle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.
  6. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.
  7. La disciplina organica dell'ufficio del difensore civico è dettata da apposito regolamento, che prevede anche le modalità per l'iscrizione a bilancio e per la gestione dei necessari stanziamenti.

Art. 20
Requisiti per l'elezione

  1. Sono eleggibili a difensore civico gli elettori del Comune che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio.
  2. Non può essere eletto alla carica di difensore civico:
    1. chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge alla carica di Sindaco o di consigliere comunale o di consigliere circoscrizionale;
    2. chi ricopre cariche pubbliche o cariche in partiti politici o in associazioni sindacali.
  3. Il regolamento disciplina il procedimento relativo al giudizio di ammissibilità delle proposte di candidatura.
  4. Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici, ovvero attività sindacale.

Art. 21
Elezione e durata in carica

  1. Il difensore civico è eletto dai consiglieri comunali e circoscrizionali, riuniti in seduta Comune, a scrutinio segreto. È eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
  2. Sono candidati alla carica di difensore civico i cittadini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, presentati da almeno 500 elettori del Comune, le cui firme devono essere autenticate dal segretario generale o da suoi delegati. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una presentazione di candidatura. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione delle candidature.
  3. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale, e comunque fino alla elezione del successore.

Art. 22
Soggetti destinatari dell'intervento

  1. Il difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti di:
    1. amministrazione comunale di Vicenza;
    2. enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune;
    3. enti pubblici e soggetti privati concessionari di pubblici servizi operanti nell'ambito del territorio comunale.
  2. I soggetti di cui al comma 1 prestano la più ampia collaborazione al difensore civico, in particolare fornendogli le informazioni e i chiarimenti che egli ritenga utili all'espletamento del suo mandato.

Art. 23
Poteri

  1. Il difensore civico può chiedere l'esibizione e la copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell'ufficio competente, nonché ogni altro dipendente assegnato allo stesso, che ha l'obbligo di presentarsi e di rispondere, al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può, altresì, accedere agli uffici e alle strutture per compiervi accertamenti.
  2. I destinatari degli interventi del difensore civico sono tenuti ad agevolare il compito del difensore stesso.
  3. Il difensore civico, in caso di mancata collaborazione da parte dei funzionari interpellati, segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, secondo le norme stabilite dall'ordinamento e secondo quanto disposto dalle norme contrattuali. l'organo competente provvede ad attivare il procedimento disciplinare, salvo che, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del difensore civico, questi non gli comunichi la istanza di archiviazione con atto motivato. L'esito del provvedimento disciplinare è comunicato al difensore civico.
  4. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.
  5. Il difensore civico può coordinare la propria attività con quella di altri difensori civici e con quello regionale, anche attraverso l'utilizzo di strutture comuni, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 24
Decadenza e revoca

  1. Il difensore civico decade dal suo incarico:
    1. per dimissioni, che vanno indirizzate al Sindaco e diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro acquisizione al protocollo del Comune;
    2. per la perdita delle condizioni di eleggibilità successivamente alla elezione.
  2. Qualora successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall'articolo 20, comma 2, il consiglio comunale dichiara la decadenza dalla carica del difensore civico, previa contestazione secondo le modalità e i termini indicati dal regolamento.
  3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi violazioni di legge o per accertata grave inefficienza con deliberazione assunta, su proposta del Sindaco e previo contraddittorio, dall'assemblea di cui all'articolo 21, comma 1, con il voto favorevole di due terzi del votanti.

Art. 25
Rapporti con il consiglio comunale

  1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
  2. Le commissioni consiliari, nelle materie di rispettiva competenza, possono invitare il difensore civico a riferire su argomenti rientranti nell'ambito delle sue funzioni.
  3. Il difensore civico trasmette annualmente, entro il 30 giugno, al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. Il consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità
  4. Il difensore civico può, in ogni tempo, inviare proprie relazioni al consiglio comunale su specifici argomenti.

Art. 26
Indennità di funzione

  1. Al difensore civico spettano la indennità e i rimborsi delle spese previsti dalla legge per gli assessori comunali.

Titolo II
Organi del Comune

Capo II
Il consiglio comunale

Sezione I
Organi del consiglio comunale

Art. 27
Organi del consiglio comunale

  1. Sono organi del consiglio comunale il presidente, i gruppi consiliari, le commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo.

Art. 28
Il presidente del consiglio comunale

  1. Il presidente del consiglio comunale è eletto dal consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo la convalida degli eletti e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.
  2. L'elezione del presidente non è valida se non è fatta con la presenza di due terzi dei componenti il consiglio e a maggioranza assoluta di voti.
  3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato presidente quello che ha conseguito il maggior numero di voti.
  4. Se a seguito della seconda votazione i candidati da ammettere al ballottaggio sono più di due a causa di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il candidato più anziano di età.
  5. Salva diversa disposizione della legge, in caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono assunte dal consigliere anziano.

Art. 29
Compiti del presidente

  1. l presidente è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni degli organi del consiglio comunale e dei singoli consiglieri.
  2. Salva diversa disposizione di legge, il presidente convoca e presiede il consiglio comunale, predispone l'ordine del giorno dei lavori consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale che assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.
  3. Il regolamento del consiglio comunale disciplina i compiti e i poteri del presidente nei rapporti con il Sindaco e con gli organi del consiglio comunale.

Art. 30
Dimissioni e mozione di sfiducia del presidente

  1. Le dimissioni del presidente, presentate al consiglio comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.
  2. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio comunale e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.Se la mozione viene approvata, si procede alla elezione del nuovo presidente in una delle sedute successive; nel frattempo la presidenza del consiglio è assunta dal consigliere anziano.
  3. Se il presidente presenta le dimissioni prima dell'apertura della discussione sulla mozione di sfiducia, l'oggetto viene d'ufficio ritirato dall'ordine del giorno dei lavori consiliari.

Art. 31
Composizione dei gruppi consiliari

  1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.
  2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.
  3. I consiglieri, che non possano costituire un gruppo o non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano il gruppo misto.
  4. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purchè questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.
  5. Ciascun gruppo elegge un presidente; in assenza del capogruppo, è considerato tale il vice capogruppo, ove indicato, o il consigliere anziano di ciascun gruppo.
  6. È in facoltà del Sindaco dichiarare di non appartenere ad alcun gruppo consiliare.

Art. 32
Conferenza dei capigruppo

  1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal presidente del consiglio comunale, che la presiede, dal Sindaco o da un assessore suo delegato, dai presidente dei gruppi consiliari.
  2. Spetta alla conferenza dei capigruppo:
    1. collaborare con il presidente del consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale;
    2. garantire l'informazione ai cittadini sull'attività del Comune;
    3. svolgere ogni altro compito assegnato dal regolamento del consiglio comunale e dai regolamenti attuativi dello statuto.
  3. Le decisioni formali della conferenza dei capigruppo vengono adottate con voto proporzionato alla consistenza dei singoli gruppi.

Art. 33
Commissioni consiliari e di indagine

  1. Il consiglio comunale istituisce, nel proprio seno, commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
  2. Il regolamento del consiglio comunale determina il numero e le competenze delle commissioni e disciplina, altresì, i criteri in base ai quali assicurare il rispetto della proporzionalità dei gruppi consiliari in seno alle commissioni stesse.
  3. Il regolamento del consiglio comunale determina quale delle commissioni consiliari permanenti eserciti il controllo, l'esame o lo studio di problemi particolari, con funzioni conoscitive delle politiche e dei programmi svolti dall'amministrazione e strumentali all'esercizio di ulteriori e più produttive azioni amministrative, e con funzioni anche di tutela e salvaguardia delle azioni positive delle minoranze, ed avente, dunque, ad oggetto situazioni, persone, cose che sono rappresentate o di cui si fanno interpreti le singole e distinte minoranze; il regolamento del consiglio comunale ne disciplina gli ulteriori poteri ed il funzionamento, e detta norme per assicurare che nella scelta del presidente, spettante alle minoranze, sia determinante la volontà espressa dalle stesse.
  4. Il presidente del consiglio assegna i consiglieri comunali alle varie commissioni secondo le designazioni fatte dai capigruppo consiliari.
  5. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dagli enti, dalle aziende e dalle istituzioni dipendenti dal Comune.
  6. Alle commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare. Il consiglio, all'atto dell'invio in commissione, può stabilire direttive per la formulazione del testo.
  7. Possono essere presentate al consiglio, in apposito allegato all'ordine del giorno, ed essere votate senza discussione, le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto parere unanime favorevole della commissione competente.
  8. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire, al proprio interno, commissioni di indagine, rappresentative di tutti i gruppi presenti in consiglio comunale, aventi funzioni ispettive su fatti ed atti posti in essere da organi o da soggetti appartenenti all'amministrazione comunale o appartenenti ad enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune, fissando il termine entro il quale la commissione dovrà concludere i propri lavori; il regolamento del consiglio comunale ne disciplina i poteri, la composizione ed il funzionamento.
  9. Le commissioni di cui ai commi precedenti possono disporre l'audizione di dirigenti e impiegati del Comune, delle aziende e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere con le sole eccezioni stabilite dal regolamento; possono sentire il Sindaco e gli assessori; possono disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda, consorzio; possono invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare, senza oneri a carico del Comune.

Sezione II
Funzionamento del consiglio comunale

Art. 34
Prima convocazione

  1. Fatto salvo quanto dispone la legge, nella sua prima seduta successiva alle elezioni il consiglio comunale, quale primo adempimento, provvede alla convalida degli eletti, giudicando le cause di ineleggibilità e disponendo le eventuali surrogazioni, sulla base di una proposta di deliberazione presentata dal Sindaco.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il consiglio comunale provvede alla surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica avendo accettato la nomina alla carica di assessore.
  3. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il consiglio comunale procede in seduta pubblica e a voto palese.

Art. 35
Decadenza dei consiglieri

  1. I consiglieri comunali che non intervengano alle sedute del consiglio per cinque volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale proposta dal presidente del consiglio stesso. A tal fine il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà  di far valere le cause giustificative della mancata comunicazione di cui al comma 2, nonché di produrre eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
  2. Ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza, il consigliere che non possa intervenire alla seduta del consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto, anche per via telematica, il motivo al presidente del consiglio prima della seduta medesima o, comunque, non oltre 7 giorni dalla stessa.

Art. 36
Funzionamento del consiglio comunale

  1. Salva diversa disposizione di legge, il presidente convoca il consiglio comunale, fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri, al Sindaco e agli assessori, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale.
  2. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del presidente adeguatamente pubblicizzata, sentiti il Sindaco e i capigruppo consiliari, e, comunque, sempre nell'ambito del territorio comunale.
  3. Fatta, comunque, salva la priorità di trattazione degli oggetti proposti dal Sindaco e dalla giunta comunale, in attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale, il regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su oggetti di iniziativa dei singoli consiglieri, assicurando la trattazione di almeno un oggetto proposto e indicato dalle minoranze. Il medesimo regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze.

Art. 37
Sessioni

Abrogato

Art. 38
Disciplina delle sedute

  1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.
  2. Il medesimo regolamento, in conformità a quanto dispone la legge, indica, altresì, il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute; gli assessori non concorrono a rendere valida la seduta.
  3. Il segretario generale partecipa alle riunioni del consiglio comunale, cura, coadiuvato dagli uffici, la stesura del processo verbale della seduta, rende pareri tecnico - giuridici su quesiti posti dal presidente, dagli assessori e dai consiglieri.
  4. Delle sedute del consiglio comunale è redatto processo verbale, sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il consiglio, e dal segretario generale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.

Art. 39
Diritti dei consiglieri

  1. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale.
  2. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale, il quale può stabilire forme di contingentamento dei dibattiti. Tale diritto è riconosciuto anche al Sindaco e agli assessori.
  3. Ciascun consigliere può presentare domande di attualità, interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale.
  4. Il regolamento del consiglio comunale può prevedere che ai consiglieri competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione nei limiti fissati dalla legge, disciplinando la relativa procedura attuativa.

Art. 40
Votazioni

  1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.
  2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento del consiglio comunale prevedano la votazione per appello nominale.
  3. Con l'eccezione dei casi disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del consiglio, le votazioni su persone avvengono a scrutinio segreto.
  4. Ogni votazione può avvenire mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo statuto.
  5. Gli assessori non hanno diritto di voto.

Art. 41
Validità delle deliberazioni

  1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
  2. Nelle votazioni palesi,coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
  3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare il numero dei votanti, mentre si computano per determinare il numero dei presenti.
  4. Nelle votazioni palesi ed a scrutinio segreto, coloro che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.
  5. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ed allontanarsi dalla sala delle sedute nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
  6. Il comma 5 si applica anche al segretario generale ed al vice segretario generale, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal presidente.

Art. 42
Elezioni di persone

  1. Quando la legge o lo statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
  2. Le elezioni possono avvenire sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al consiglio comunale con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio, il quale disciplina altresì le modalità della votazione e i casi in cui la presentazione di candidature debba essere accompagnata dal curriculum.
  3. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza della minoranza e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
  4. Nella proclamazione degli eletti, devono essere indicati a verbale i rappresentanti della minoranza.
  5. Le dimissioni delle persone di cui al presente articolo sono irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa sostituzione.

Sezione II
Attività deliberativa del consiglio)

Art. 43
Iniziativa delle proposte di deliberazione

  1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla giunta comunale, al Sindaco, a ciascun consigliere, ai cittadini di cui all'articolo 12, comma 2, ai consigli di circoscrizione che si esprimano a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani, i programmi sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
  3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste e ogni altro requisito richiesto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 44
Votazione delle proposte

  1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale, il quale può prevedere, altresì, speciali procedure per l'esame del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei piani e dei programmi.
  2. Quando lo richieda la giunta comunale, il consiglio comunale si pronuncia con un unico voto sull'intero testo o su parte di esso, compresi gli emendamenti che la giunta stessa abbia dichiarato di accogliere.

Art. 45
Verbale delle singole deliberazioni

  1. Di ciascuna deliberazione approvata dal consiglio comunale è redatto verbale, contenente la proposta del titolare dell'iniziativa, gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, con l'esito delle votazioni; il verbale indica, altresì, i nomi degli intervenuti nella discussione ed i voti favorevoli, quelli contrari, e quelli di astensione.
  2. Il verbale è sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della proposta, e dal segretario generale o da colui che lo ha sostituito.

Art. 46
Regolamento del consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

Sezione IV
Rapporti del consiglio con il Sindaco)

Art. 47
Linee programmatiche di governo

  1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della sua proclamazione, il Sindaco, acquisito il parere della giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.
  2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante la presentazione di emendamenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
  3. La votazione del documento contenente le linee programmatiche avviene a votazione palese e per appello nominale.
  4. I gruppi consiliari che esprimono voto favorevole al documento costituiscono maggioranza, ad ogni effetto di legge e di statuto, fino a che non dichiarino espressamente al consiglio comunale di non far più parte della maggioranza. I gruppi consiliari che non esprimono voto favorevole sono considerati di minoranza, ad ogni fine di legge e di statuto, fino a che non dichiarino espressamente al consiglio comunale di non far più parte della minoranza.
  5. In sede di approvazione del rendiconto di gestione e in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, il consiglio comunale provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori; nella seduta dedicata alla approvazione del rendiconto di gestione, la giunta comunale comunica al consiglio lo stato di attuazione degli obiettivi fissati con il Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 48
Pari opportunità

  1. Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la commissione per le pari opportunità, quale organo consultivo del consiglio e del Sindaco.
  2. La commissione è composta, oltre che dalle elette nel consiglio, da esperti di entrambi i sessi di accertata competenza e/o esperienza professionale.La composizione e il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento.
  3. La commissione elegge al proprio interno la presidente.
  4. La commissione formula al consiglio e al Sindaco proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità, ivi compresa la promozione della presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
  5. Il Sindaco e la giunta comunale consultano preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio in merito ad azioni positive di pari opportunità.
  6. La commissione dura in carica quanto il consiglio comunale e, al termine del mandato, redige una relazione conclusiva sull'attività svolta.

Art. 49
Nomina e dimissioni dei rappresentanti del Comune o del consiglio comunale presso enti, aziende e istituzioni

  1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, scegliendoli fra persone che hanno una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, e ne dà comunicazione al consiglio comunale, modifica approvata con deliberazione CC 33 del 25/06/2002. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende e delle società con partecipazione maggioritaria pubblica comunale anche il Sindaco e gli assessori Comunali in ragione del loro mandato senza diritto a ulteriori compensi o gettoni. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende e delle società con partecipazione minoritaria pubblica comunale anche il Sindaco, i consiglieri comunali e gli Assessori comunali in ragione del loro mandato. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende e delle società con partecipazione maggioritaria pubblica comunale anche il Sindaco e gli Assessori Comunali in ragione del loro mandato "senza diritto a ulteriori compensi o gettoni. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende e delle società con partecipazione minoritaria pubblica comunale anche il Sindaco, i Consiglieri Comunali e gli Assessori comunali in ragione del loro mandato".
  2. Le nomine e le designazioni di cui al comma 1 sono di competenza del consiglio comunale, ogniqualvolta la legge preveda la rappresentanza anche delle minoranze, o disponga espressamente che si procede alla nomina o designazione di rappresentanti del consiglio.
  3. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge, dallo statuto o dal provvedimento del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine.
  4. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualsiasi causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori di cui al comma 1. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
  5. Le dimissioni degli amministratori di cui al comma 1 diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Sindaco. Il Sindaco comunica al consiglio comunale le sostituzioni.
  6. Le dimissioni degli amministratori di cui al comma 2 sono disciplinate dall'articolo 42, comma 5 dello statuto.

Art. 50
Pubblicità delle spese elettorali

  1. La pubblicità delle spese elettorali connessa al deposito delle liste e delle candidature è disciplinata dalla legge.
  2. Il bilancio preventivo di spesa, cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi, è pubblicato, in copia, all'albo pretorio del Comune fino al quindicesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti.
  3. Allo stesso modo è pubblicato per trenta giorni il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.
  4. I consiglieri comunali sono tenuti, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e a presentare una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
  5. Fatte salve ulteriori e diverse sanzioni di legge, i nomi dei candidati che non hanno adempiuto agli obblighi di cui ai commi 1 e 4 sono affissi all'albo pretorio del Comune per la durata di trenta giorni e comunicati al consiglio comunale.

Capo II
La giunta comunale

Art. 51
Composizione della giunta e dimissioni degli assessori

  1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattordici assessori. È in facoltà del Sindaco nominare gli assessori in numero minore, comunque non inferiore a otto.
  2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità sopravvenuta si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.
  3. Le dimissioni dei singoli assessori diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Sindaco.

Art. 52
Assessore anziano

  1. È assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto, l'assessore più anziano di età; l'anzianità è altresì stabilita dalla data di nomina.
  2. In caso di assenza o di impedimento dell'assessore anziano, è considerato tale l'assessore presente in possesso dei requisiti di cui al comma 1

Art. 53
Competenze della giunta comunale

  1. La giunta comunale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di impulso, previste dalla legge, e adotta gli atti e i provvedimenti che non siano dalla legge o dallo statuto o dai regolamenti attribuiti alla competenza del consiglio comunale, del Sindaco, degli organi della circoscrizione, del segretario generale, del direttore generale, dei dirigenti.
  2. Spetta, altresì, alla giunta comunale autorizzare la costituzione in giudizio del Comune, in ogni ordine e grado, e nominare il patrocinatore legale.

Art. 54
Convocazione e ordine del giorno

  1. La giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce.

Art. 55
Disciplina delle sedute

  1. La giunta comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco. Qualora non siano presenti il Sindaco o il vice Sindaco, la giunta comunale è presieduta dall'assessore anziano.
  2. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche. La giunta comunale può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
  3. Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Tale maggioranza non è richiesta quando non si tratti di assumere provvedimenti deliberativi.
  4. Alle sedute della giunta comunale partecipa il segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario generale. Il segretario generale o il vice segretario generale possono farsi assistere da altri impiegati del Comune. Il segretario della giunta ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla giunta, nonchè di curare, coadiuvato dagli uffici, la stesura del processo verbale della seduta.
  5. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di presidente e di segretario.

Art. 56
Presentazione delle proposte di deliberazione

  1. La giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun assessore, presentata per iscritto.
  2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.

Art. 57
Votazioni e validità  delle deliberazioni

  1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.
  2. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
  3. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Coloro invece che si astengono dal prendere parte alla votazione, non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.
  4. Il Sindaco e gli assessori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
  5. Il comma 4 si applica anche al segretario generale e al vice segretario generale, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un assessore scelto dal presidente.

Capo III
Il Sindaco

Art. 58
Funzioni del Sindaco

  1. Il Sindaco svolge le sue funzioni quale capo dell'amministrazione comunale, quale ufficiale del Governo, quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
  2. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa, promuove e coordina l'azione dei singoli assessori indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del consiglio e della giunta comunale nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale del Comune. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo a tal fine direttive al segretario generale, al direttore generale, alla dirigenza.

Art. 59
Competenze del Sindaco

  1. Il Sindaco adotta gli atti e i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti.
  2. Spetta, altresì, al Sindaco:
    1. rappresentare legalmente il Comune, anche in giudizio, e firmare il mandato a difendere le ragioni del Comune; nei giudizi nei quali non è necessario il ministero di avvocato, il Sindaco può delegare ai dirigenti la funzione della rappresentanza legale nonchè a stare in giudizio;
    2. rilasciare autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei dirigenti;
    3. concedere il patrocinio del Comune;
    4. stipulare i gemellaggi e richiedere finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici e privati.

Art. 60
Vice Sindaco

  1. Il Sindaco nomina, fra gli assessori, un vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
  2. In caso di assenza del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni del Sindaco, anche quale ufficiale del Governo, sono esercitate dall'assessore anziano.

Art. 61
Deleghe del Sindaco quale capo dell'amministrazione e quale autorità locale

  1. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori funzioni di sovrintendenza sugli uffici e sui servizi individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.
  2. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, ai presidenti delle circoscrizioni, al segretario generale, al direttore generale, ai dirigenti, la trattazione di affari e l'adozione degli atti nelle materie attribuite alla sua competenza, anche quale autorità locale, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento.
  3. Il Sindaco, ferma restando la disciplina dei singoli enti, può delegare agli assessori, ai consiglieri comunali e ai dirigenti la propria partecipazione, in quanto rappresentante legale del Comune, in assemblee e organi di società e di altri enti partecipati.
  4. Il Sindaco può delegare uno o più consiglieri comunali all'assolvimento di compiti specifici, diversi da quelli indicati al comma 3, che non abbiano rilevanza esterna.

Art. 62
Deleghe del Sindaco ai dirigenti, quale capo dell'amministrazione

(Abrogato)

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Art. 63
Deleghe del Sindaco agli assessori, ai consiglieri comunali, ai presidenti delle circoscrizioni, al segretario generale, a impiegati, quale ufficiale del Governo

  1. Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni di ufficiale del Governo agli assessori, ai consiglieri comunali, ai presidenti delle circoscrizioni limitatamente alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione, al segretario generale, a impiegati del Comune, nei limiti consentiti dalla legge.
  2. Qualora la legge non preveda la possibilità di delega, in caso di assenza o impedimento del Sindaco esso è sostituito dal vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'assessore anziano.
  3. L'atto di delega è comunicato al prefetto.

Art. 64
Pubblicità ed efficacia delle deleghe

  1. Le deleghe di cui al presente capo sono portate a conoscenza del consiglio comunale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.
  2. Salva diversa disposizione di legge, le deleghe di cui al presente capo perdono efficacia con la cessazione dalla carica del Sindaco.

Titolo III
Organizzazione del Comune

Capo I
Circoscrizioni di decentramento comunale

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 65
Articolazione del territorio comunale in circoscrizioni

  1. Il territorio del Comune si articola in circoscrizioni di decentramento.
  2. La delimitazione territoriale, il numero e l'eventuale denominazione delle circoscrizioni sono stabiliti dal regolamento comunale del decentramento, adottato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, il quale disciplina, altresì, le procedure per le modifiche territoriali.

Art. 66
Servizi di base e funzioni delegate

  1. Sono attribuite alle circoscrizioni le competenze in materia di:
    • gestione delle sedi circoscrizionali, dei centri civici, dei centri socio-culturali, dei centri diurni per anziani, di assistenza di base, degli impianti sportivi, dei parchi gioco, dei giardini, delle aree verdi, dei mercati rionali;
    • promozione di attività sportive, culturali e di animazione sociale.

    l'attribuzione delle competenze per la gestione di ulteriori servizi di base e di ulteriori servizi alla persona, che per caratteristiche tecniche e ragioni di efficienza non richiedano una gestione in ambiti territoriali più ampi, è definita con il regolamento comunale del decentramento, con il quale vengono, altresì, disciplinate le modalità di esercizio del servizio.

  2. Il consiglio comunale, con specifico atto deliberativo, su proposta del Sindaco, può delegare alle circoscrizioni ulteriori funzioni prevedendo le necessarie risorse finanziarie, strumentali e di personale.
  3. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applica l'Art. 66 dello statuto approvato dal consiglio comunale con deliberazione 13 settembre 1991 n.65.

Art. 67
Competenze relative alla partecipazione e all'attività del Comune

  1. Le circoscrizioni promuovono la partecipazione nel proprio ambito territoriale, anche valorizzando i rapporti con centri abitati periferici, quartieri, borgate, contrade, nei modi stabiliti dai propri regolamenti.
  2. Le circoscrizioni partecipano alla programmazione comunale, rendono i pareri previsti dallo statuto e dal regolamento del decentramento, indirizzano ordini del giorno e mozioni ai competenti organi del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni.

Art. 68
Struttura burocratica, risorse finanziarie, controllo contabile

  1. l'organizzazione di ogni ufficio circoscrizionale, le funzioni e le competenze del personale assegnato alle circoscrizioni sono disciplinate dal regolamento del decentramento.
  2. Per il funzionamento degli organi circoscrizionali e per l'esercizio delle funzioni attribuite, il bilancio del Comune prevede appositi stanziamenti, che specificano l'ammontare delle spese in relazione a ciascuna funzione attribuita, con i criteri indicati dal regolamento di cui al comma precedente.
  3. Il conto consuntivo sui risultati della gestione è trasmesso alla giunta comunale per l'esame di regolarità da parte del collegio dei revisori dei conti e per il successivo controllo da parte del consiglio comunale unitariamente con il conto consuntivo del Comune.

Art. 69
Regolamento del decentramento

(Abrogato)

Sezione II
Organi della circoscrizione

Art. 70
Organi della circoscrizione

  1. Sono organi della circoscrizione il consiglio circoscrizionale e il presidente della circoscrizione.

Art. 71
Sistema elettorale per la elezione diretta del presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale

  1. Il presidente della circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione, pure a suffragio universale e diretto, del consiglio circoscrizionale, in un unico turno elettorale.
  2. Con la lista di candidati al consiglio circoscrizionale deve essere anche presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente e in tal caso le liste si considerano tra di loro collegate.
  3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio circoscrizionale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
  4. È proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio circoscrizionale che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato presidente il candidato più anziano di età.
  5. Per l'assegnazione del numero dei seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e, quindi, si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
  6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse è divisa per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero di seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
  7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto presidente sono attribuiti 12 seggi. I restanti 8 seggi sono attribuiti alle liste e ai gruppi di liste collegate a candidati non proclamati eletti presidenti.
  8. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
  9. Compiute le operazioni di cui al comma 8 sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
  10. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della circoscrizione.
  11. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere circoscrizionale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
  12. Sono ammessi all'assegnazione dei seggi tutte le liste e i gruppi di liste indipendentemente dal numero di voti validi ottenuti.
  13. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a presidente collegato, indipendentemente dal numero dei voti validi ottenuti e dal numero degli elettori. Ove sia stato ammesso un solo gruppo di liste è eletto presidente il candidato collegato alle liste, indipendentemente dal numero dei voti validi ottenuti e dal numero degli elettori. Si applica il comma 6.
  14. Le modalità di votazione e i procedimenti elettorali sono disciplinati da specifico regolamento.

Art. 72
Il consiglio circoscrizionale

  1. Il consiglio circoscrizionale è composto dal presidente della circoscrizione e da 20 consiglieri.
  2. Il consiglio circoscrizionale dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti indicati nel regolamento del decentramento. Cessa, comunque, dalla carica nel caso di cessazione anticipata del consiglio comunale.
  3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
  4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio circoscrizionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni di eleggibilità  del presidente e dei consiglieri, provvedendo alla eventuale sostituzione dei consiglieri la cui elezione non sia stata convalidata.
  5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo della circoscrizione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro venti giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 75-quater.
  6. Il regolamento del decentramento disciplina le materie a tale fonte rinviata dallo statuto, nonché i rapporti tra il Comune e la circoscrizione; il regolamento detta, altresì, i principi relativi agli organi e all'attività del consiglio circoscrizionale.
  7. Il consiglio circoscrizionale ha un proprio regolamento interno, adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, che, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dallo statuto e dal regolamento del decentramento, disciplina il funzionamento del consiglio stesso e degli organi interni.

Art. 73
Competenze del consiglio circoscrizionale

  1. Spetta al consiglio circoscrizionale approvare i piani di intervento relativi alle materie attribuite, le deliberazioni che comportino spese non previste nei piani di intervento, il conto consuntivo sui risultati della gestione e la relazione del presidente ad esso allegata, i regolamenti; ha poteri di controllo sull'attività del presidente.
  2. Il regolamento del decentramento stabilisce le materie di competenza del consiglio comunale, di rilevante interesse, sulle quali il parere del consiglio circoscrizionale è obbligatorio; questo in particolare va reso:
    1. sugli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale del Comune;
    2. sui programmi del Comune;
    3. sul piano regolatore generale;
    4. sugli strumenti urbanistici attuativi del piano regolatore generale;e sul piano commerciale;
    5. sulle varianti ai programmi e ai piani di cui alle lettere b), c), d), e);
    6. sulle modifiche territoriali delle circoscrizioni;
  3. Il parere di cui alle lettere b), d), f), g) del comma precedente viene espresso dal consiglio circoscrizionale o dai consigli circoscrizionali il cui ambito territoriale è interessato dalla deliberazione del consiglio comunale. Il parere deve essere emesso entro 30 giorni, secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento. Nel caso in cui il consiglio circoscrizionale abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità motivata di rispettare i termini stabiliti dal regolamento per l'espressione del parere, quest'ultimo è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario. Il regolamento del decentramento può, comunque, prevedere procedure di particolare urgenza per l'espressione dei pareri richiesti in relazione all'esigenza di rispettare termini finali per l'adozione del provvedimento da parte del consiglio comunale.
  4. Il consiglio circoscrizionale formula, sui problemi della circoscrizione, gli ordini del giorno e le mozioni previste all'Art. 67.

Art. 74
Il presidente della circoscrizione

  1. Il presidente della circoscrizione è l'organo responsabile dell'amministrazione della circoscrizione nell'ambito delle funzioni e dei poteri ad esso attribuiti. Rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede il consiglio circoscrizionale, di cui è componente a tutti gli effetti.
  2. Il presidente della circoscrizione esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti comunali e circoscrizionali, dalle deliberazioni di cui all'articolo 66, e sovrintende, altresì, al funzionamento dei servizi e degli uffici della circoscrizione, nonchè all'esecuzione degli atti.
  3. Il presidente della circoscrizione può delegare ai presidenti delle commissioni consiliari l'esercizio di funzioni di amministrazione attiva nelle materie attribuite alla competenza delle commissioni stesse, con la firma dei relativi atti.
  4. Il presidente della circoscrizione dura in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente. Cessa anticipatamente dalla carica in caso di scioglimento del consiglio circoscrizionale.
  5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
  6. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 75
Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

  1. Salvo quanto disposto al comma successivo, al presidente di circoscrizione si applicano le norme sulla incandidabilità, sulla ineleggibilità e sulla incompatibilità previste dalla legge per la carica di consigliere circoscrizionale.
  2. Nessuno può presentarsi come candidato a presidente di circoscrizione in più di una circoscrizione quando le elezioni si svolgono nella stessa data.

Art. 75-bis
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso, sospensione del presidente della circoscrizione)

  1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della circoscrizione, si procede allo scioglimento del consiglio.
  2. Le dimissioni del presidente della circoscrizione, indirizzate al consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro acquisizione al protocollo della circoscrizione, che deve avvenire immediatamente. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio circoscrizionale.
  3. Il vice presidente, se nominato, o il consigliere anziano sostituiscono il presidente della circoscrizione in caso di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione prevista dalla legge.

Art. 75-ter
Mozione di sfiducia

  1. Il presidente della circoscrizione cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della circoscrizione, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

    Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio.

Art. 75-quater
Scioglimento del consiglio circoscrizionale

  1. Il consiglio circoscrizionale, oltre che nei casi di cui agli articoli 75-bis, commi 1 e 2, 75-ter, viene sciolto:
    1. quando compia gravi e persistenti violazioni di legge o quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi attribuiti o delegati e delle risorse assegnate;
    2. per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo della circoscrizione, della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il presidente della circoscrizione;
    3. per riduzione del consiglio circoscrizionale, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti il consiglio.
  2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) comma 1, il consiglio circoscrizionale viene sciolto dal consiglio comunale quando, nonostante la diffida motivata del Sindaco su mandato del consiglio comunale, gli organi circoscrizionali persistano nelle azioni e nei comportamenti ivi indicati; lo scioglimento è dichiarato dal consiglio comunale con il voto favorevole, espresso per appello nominale, dei due terzi dei componenti il consiglio.

    Nelle altre ipotesi lo scioglimento del consiglio circoscrizionale è disposto con decreto del Sindaco.

  3. Lo scioglimento del consiglio circoscrizionale determina in ogni caso la decadenza del presidente della circoscrizione.
  4. Il rinnovo del consiglio circoscrizionale nelle ipotesi di scioglimento deve, di norma, coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge per lo svolgimento di elezioni amministrative, possibilmente contemporaneamente alle elezioni stesse.Termini diversi possono essere stabiliti dal consiglio comunale con motivata deliberazione.
  5. Nel periodo intercorrente tra lo scioglimento del consiglio circoscrizionale e il rinnovo dello stesso, le funzioni del consiglio e del presidente della circoscrizione sono svolte dagli organi del Comune e dalla dirigenza secondo le rispettive competenze. Nei procedimenti amministrativi si prescinde dall'attività consultiva del consiglio circoscrizionale.

Capo II
Erogazione dei servizi

Sezione I
Generalità

Art. 76
Principi generali

  1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può assumere l'esercizio di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza, per promuovere lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
  2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo quella più idonea in relazione alla natura ed alle caratteristiche del servizio sulla base di elementi tecnici, economici, finanziari, di verifiche di esperienze realizzate in ambito comunale e intercomunale, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità.

Art. 77
Modalità di assunzione di servizi pubblici

(Abrogato)

Sezione II
Aziende speciali

Art. 78
Costituzione di aziende speciali

  1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può avvalersi di aziende speciali.
  2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, da esso dipendente ad ogni effetto di legge, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

Art. 79
Consiglio di amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, né inferiore a tre né superiore a nove, compreso il presidente.
  2. Lo statuto dell'azienda speciale stabilisce il numero dei componenti il consiglio di amministrazione.
  3. Si applica l'articolo 49, commi 1, 3, 5.
  4. Le nomine degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica competenza e la professionalità del candidato.
  5. Non possono ricoprire la carica di componente il consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda, nonchè i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse ai servizi dell'azienda.

Art. 80
Durata del consiglio di amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il consiglio comunale.
  2. Si applica l'articolo 49, comma 4.

Art. 81
Revoca degli amministratori

  1. Il Sindaco può revocare il presidente e gli amministratori nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi degli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'ente.
  2. Del provvedimento di revoca viene data motivata comunicazione al consiglio.

Art. 82
Direttore

  1. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'azienda medesima secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda.

Art. 83
Rapporti con il Comune

  1. Sono atti fondamentali dell'azienda il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e la relativa relazione, il conto consuntivo.
  2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati.
  3. Lo statuto dell'azienda disciplina le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili e programmatori dell'azienda con quelli del Comune.

Art. 84
Approvazione dello statuto

  1. Lo statuto dell'azienda deve assicurare che l'attività dell'azienda stessa si uniformi agli indirizzi del consiglio comunale attraverso anche la costante vigilanza del consiglio di amministrazione, e deve ispirarsi ai principi di separazione tra poteri di indirizzo e controllo attribuiti al consiglio di amministrazione e i poteri di gestione, di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione dell'azienda attribuiti al direttore.
  2. Lo statuto dell'azienda è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio.

Sezione III
Istituzioni

Art. 85
Costituzione delle istituzioni

  1. Per la gestione di servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge il Comune può avvalersi di istituzioni.
  2. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

Art. 86
Consiglio di amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, né inferiore a tre né superiore a sette compreso il presidente.
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 3, 5, all'articolo 79, comma 4, e agli articoli 80, 81.
  3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

Art. 87
Rapporti con il Comune

  1. Sono atti fondamentali dell'istituzione il piano-programma, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e la relativa relazione, il conto consuntivo, i programmi.
  2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati.

Art. 88
Regolamento dell'istituzione

  1. Ciascuna istituzione è disciplinata da un regolamento approvato unitamente all'atto costitutivo.
  2. Il regolamento stabilisce il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, e disciplina le competenze degli organi, le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, i criteri relativi all'eventuale quota partecipativa dell'utente, il conferimento di beni immobili e mobili e del personale e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione; disciplina altresì le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili della istituzione con quelli del Comune, l'esercizio sulla stessa della vigilanza del Comune e la verifica dei risultati della gestione, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'istituzione.

Art. 89
Scioglimento dell'istituzione

  1. Il consiglio comunale può sempre procedere allo scioglimento dell'istituzione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Capo III
Organizzazione del personale

Art. 90
Criteri generali di organizzazione

  1. Il Comune provvede all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa nel rispetto della legge e con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
  2. Il Comune, con proprio regolamento, disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi attenendosi ai seguenti criteri generali di organizzazione:
    1. procedere alla razionalizzazione e distribuzione delle competenze tra la dirigenza disegnando le posizioni organizzative sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà, di organicità delle funzioni e delle attività, e per centri di imputazione delle responsabilità;
    2. organizzare le strutture e gestire le risorse umane secondo criteri di ampia flessibilità, per consentire sia lo svolgimento di compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi, diversificando le funzioni di staff e di line;
    3. garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammenta- zione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento delle attività degli uffici, quali sportelli unici, conferenze di servizio, comitati tecnici;
    4. istituire servizi per la cura delle funzioni di controllo interno e prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione;
    5. prevedere la possibilità di istituire il direttore generale e disciplinare le competenze e le modalità di attribuzione di tale incarico;
    6. istituire un "ufficio staff" posto alle dirette dipendenze del Sindaco, attribuendo allo stesso ogni potere in merito, sia in ordine alla possibilità  di assegnare all'ufficio personale interno all'amministrazione senza limiti di numero, di qualifica, di dotazione organica, sia in ordine alla possibilità di assumere collaboratori esterni a contratto a tempo determinato.

Art. 91
Diritti e doveri dei dipendenti

  1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 92
Funzioni e responsabilità dei dirigenti

  1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano al Sindaco, alla giunta comunale, al consiglio comunale, mentre la gestione amministrativa, finanziaria, tecnica spetta ai dirigenti. Spetta, in particolare, ai dirigenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali in applicazione della legge 24 dicembre 1981 n. 689, secondo criteri e nei limiti stabiliti dal consiglio comunale con specifico regolamento.
  2. Spettano, altresì, ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni o in quanto il dirigente intervenga per atto del consiglio comunale, della giunta o del Sindaco, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, loro attribuiti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dagli atti di incarico del Sindaco.
  3. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività  amministrativa, della gestione e dei risultati raggiunti.

Art. 93
Conferimento di funzioni dirigenziali

  1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 94
Incarichi dirigenziali a contratto

  1. I posti in organico di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  2. Possono essere, altresì, stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni; i limiti, i requisiti generali, i criteri, le modalità sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  3. I contratti di cui ai commi precedenti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 95
Segretario generale

  1. Il Comune ha un segretario generale titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
  2. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
  3. In particolare, il segretario generale:
    1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
    2. può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
    3. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
    4. esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi previste dalla legge e con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 96
Vice segretario generale

  1. Il Comune ha un vice segretario generale che coadiuva il segretario generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo IV
Controlli

Art. 97
Controllo della gestione

  1. I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
  2. I dirigenti relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla giunta comunale che, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
  3. La giunta comunale trasmette, trimestralmente, al consiglio comunale ed al collegio dei revisori una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati, nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
  4. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Art. 98
Poteri dei revisori dei conti

  1. Il collegio dei revisori è incaricato della vigilanza sulla regolarità  contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria; esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
  2. I revisori collaborano con il consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione del Comune.
  3. I revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.
  4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.
  5. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale del Comune, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
  6. Essi presentano al consiglio, per il tramite della giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
  7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
  8. I revisori possono essere sentiti dalla giunta e dal consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.
  9. Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

Art. 99
Controlli di qualità

  1. Gli organi del Comune e delle circoscrizioni, nell'ambito delle rispettive competenze attuano periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati, anche dalle istituzioni; promuovono altresì consultazioni fra utenti singoli o fra gruppi di utenti sul livello di gradimento dei servizi stessi.
  2. Nell'attivazione delle consultazioni di cui al comma 1, il Comune e le circoscrizioni possono ricorrere alla consulenza di società specializzate.

Titolo IV
Disposizioni finali e transitorie

Art. 100
Norma transitoria

  1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 71, comma 14, restano ferme le disposizioni sugli organi della circoscrizione approvate con deliberazione del consiglio comunale 13 settembre 1991 n. 65, modificata con deliberazione del consiglio comunale 21 giugno 1994 n. 56.

Art. 101
Validità dei regolamenti vigenti

  1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con lo statuto.

Art. 102
Norme disciplinanti le aziende speciali

(Abrogato)

Art. 103
Revisione dello statuto - poteri di iniziativa

  1. U'iniziativa delle proposte di modifiche statutarie o di revisione dello statuto spetta alla giunta comunale, a un quinto dei consiglieri comunali, ad almeno tre consigli circoscrizionali che si esprimano a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 104
Interpretazione di alcune disposizioni statutarie

  1. All'articolo 10, comma 2, all'articolo 18, all'articolo 21, comma 1, ogni riferimento a consiglieri è esteso anche al Sindaco.

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