Città di Vicenza

04/05/2009

Ici 2009 e altre scadenze fiscali: in piazzetta san Biagio torna Fiscoinsieme

Tutte le esenzioni e le modalità di pagamento

In prossimità dei pagamenti dell’Ici (16 giugno 2009) e delle altre scadenze fiscali, il servizio comunale delle entrate e l’Agenzia delle entrate organizzano Fiscoinsieme:una speciale “task force” a supporto al contribuente per informazioni sulle tasse e sulla compilazione delle dichiarazioni dei redditi e per il rilascio di visure catastali.

Anche quest’anno “Fiscoinsieme” è stato allestito nei locali dell’assessorato alle finanze, in piazzetta San Biagio 1, fino al 16 giugno, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12. Al primo piano funziona uno sportello per le visure catastali relative non solo alla provincia di Vicenza, ma all’intero territorio nazionale (il servizio è gratuito).Sempre al primo piano un funzionario dell’Agenzia delle entrate dà informazioni dettagliate sulla compilazione del modello UNICO e, in generale, sulle problematiche legate alle imposte sui redditi.

Nella stessa sede di piazzetta San Biagio 1 il settore Servizio delle entrate dà informazioni sull’Ici sempre da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12; nel periodo più “caldo”, cioè quello dal 4 giugno al 16 giugno, l’orario di sportello sarà ampliato anche al martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 18.

Ufficio Ici: tel. 0444-222370; fax 0444-222310; e-mail: ici@comune.vicenza.it.

Notizie dettagliate sono presenti nelle pagine del settore Servizio delle entrate

Ici 2009: tutte le esenzioni e le modalità di pagamento

Con l’occasione il servizio delle entrate del Comune di Vicenza ricorda che dal 2008 l’Ici è stata abolita per l’abitazione principale e sue pertinenze (immobili classificati C/2, C/6 e C/7, cantine, garage e tettoie) ad esclusione di ville, castelli e abitazioni di lusso (classificati A1, A8 e A9 ).

L’esenzione si estende anche ai casi assimilati, ad esempio le abitazioni concesse in uso gratuito previa comunicazione al Comune.

Nel dettaglio, l’esenzione Ici scatta per l’ex casa coniugale non assegnata al soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata l’ex casa; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggi assegnati regolarmente dall'ATER; unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione però che la stessa unità non risulti locata; unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti fino al 2° grado in linea retta (ascendenti: nonni e genitori, discendenti: figli e nipoti) e fino al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale ed a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la residenza.

L’Ici dovrà perciò essere pagata solo per gli altri immobili posseduti.

Chi avesse già pagato per l’anno 2008, in tutto o in parte, l’imposta per l’abitazione principale e sue pertinenze potrà chiedere il rimborso entro il termine di cinque anni dal pagamento.

Nelle prossime settimane i contribuenti del Comune di Vicenza tenuti al versamento dell’imposta riceveranno una brochure informativacontenente un prospetto delle aliquote e detrazioni che sono rimaste inalterate anche per l’anno 2009.

E’ stata invece praticamente azzerata l’aliquota prevista per gli immobili concessi in locazione con contratto di tipo concordatario (aliquota dello 0,001 per mille) perché il Comune ha ritenuto di promuovere e agevolare questo tipo di contratti anche se lo Stato non ne ha concesso la totale esenzione Ici.

La maggior parte deicontribuentiriceverà anche documentazione specifica (bollettini e schede immobiliari) per semplificare, per quanto possibile, l’adempimento degli obblighi relativi all’Ici. La scheda riepilogativa degli immobili posseduti è aggiornata con le dichiarazioni di variazione presentate nel corso del 2008.

Qualora la scheda allegata non indichi esattamente la situazione degli immobili posseduti, oppure se nel corso del 2008 e 2009 si siano verificate delle variazioni comportanti un diverso debito d’imposta (ad esempio a seguito di riunione di usufrutto, inagibilità dell’immobile, ecc.), il contribuente è invitato a contattare l’ufficio Ici in modo da consentire l’aggiornamento dei dati.

Il versamento può essere effettuato:

  • con bollettino postale n° 78243318 intestato a “Comune Vicenza – Servizio Tesoreria – ICI”;
  • presso la Tesoreria-Banca Popolare di Vicenza e gli Istituti di Credito convenzionati con il Comune di Vicenza;
  • tramite il modello F24;
  • on-line attraverso il portale FROM-CI (www.FROMCI.it);
    con POS presso l’ufficio ICI e le sedi circoscrizionali.

L’importo da pagare va arrotondato all’euro in eccesso se i decimali superano 49 centesimi, mentre va arrotondato all’euro in difetto se i decimali non superano 49 centesimi. L’imposta non è dovuta per importi inferiori od uguali ad € 12,00

Se il versamento dell’acconto (o soluzione unica) viene fatto tardivamente, ma entro 30 giorni dalla scadenza del 16 giugno (cioè entro il 16 luglio 2009), dovrà essere pagata anche una sanzione pari al 2,5% dell’imposta dovuta, nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (”ravvedimento operoso”). In tal caso, dovrà essere presentata apposita comunicazione al comune, allegando fotocopia del versamento effettuato.

La scadenza del saldo è il 16 dicembre 2009 (entro il 15 gennaio 2010 si può pagare con sanzione e interessi ).

Dichiarazione Ici

Non vi è più l’obbligo di presentare la dichiarazione Ici per le variazioni intervenute sugli immobili contenute in atti notarili o di altre pubbliche amministrazioni (ad es.contratti di compravendita) soggetti a registrazione.

Rimane l’obbligo di dichiarazione in caso di variazione di valore delle aree edificabili o quando l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto riguarda un’area fabbricabile; quando l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; in caso di terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; per un terreno agricolo posseduto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale e dal medesimo condotto; quando l’immobile è di interesse storico o artistico; per sopravvenuta o cessazione inagibilità dell’immobile; in caso di modifica del diritto di usufrutto; se l’immobile ha cambiato caratteristiche (ad es. terreno agricolo è divenuto area edificabile o viceversa).

Per informazioni:
Settore servizio delle entrate
Piazzetta San Biagio, 1
Da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12; dal 4 giugno al 16 giugno anche martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 18.
Tel. 0444-222370; fax 0444-222310; e-mail: ici@comune.vicenza.itwww.comune.vicenza.it (Il Comune per il cittadino, Pagare le tasse)

ATTENZIONE: La notizia si riferisce alla data di pubblicazione indicata in alto. Le informazioni contenute possono pertanto subire variazioni nel tempo, non registrate in questa pagina, ma in comunicazioni successive.