Città di Vicenza

01/02/2008

Presentazione novità relative ai fabbricati ex rurali

Sono state presentate questa mattina a Palazzo Trissino dall'assessore alle finanze Rosalinda Favretto, dal direttore del settore delle entrate del Comune Giovanna Pretto e dal funzionario dell'ufficio ICI Fabiana Faccio, le novità relative agli immobili che entro il 30 novembre 2007, dovevano essere dichiarati in catasto perchè hanno perso i requisiti di "ruralità".

Per essere definita rurale, un'abitazione deve possedere le caratteristiche oggettive degli immobili e soggettive dell'utilizzatore, elencate all'articolo 9, comma 3, del decreto legge  n. 557/1993, integrato dal decreto legge  n. 262/2006. Tale ultimo decreto è intervenuto sul tema del requisito soggettivo del possessore del fabbricato ad uso abitativo stabilendo che, a decorrere dal 3/10/2006,  tale soggetto (che può essere non solo il proprietario del terreno su cui insiste il fabbricato, ma anche l'affittuario del terreno stesso, nonché i soggetti che ad altro titolo conducono il terreno) sia imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente.

Con regio decreto legge  n. 1572/1931 i "fabbricati rurali" vennero esclusi dall'obbligo di dichiarazione e non ebbero alcuna rendita catastale (quindi si pagavano le sole tasse sul terreno). Va detto, però, che è sempre stato obbligatorio dichiararli una volta che fossero venuti meno i requisiti di ruralità: da ultimo, l'obbligo è stato ribadito con il decreto legge  n. 262/2006 succitato.

L'Agenzia del Territorio, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legge  n. 262/2006 in tema di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale in materia di immobili, ha provveduto a redigere gli elenchi dei fabbricati per i quali sono venuti meno i requisiti soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.

L'identificazione di tali fabbricati da parte dell'Agenzia del Territorio è avvenuta   attraverso incroci tra le banche dati catastali e il registro delle imprese; gli elenchi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 28/12/2007 e sono consultabili sino al 26/02/2008:

allo sportello catastale decentrato sito in Piazza San  Biagio, 1 - Piano 1°; all'Albo Pretorio del Comune di Vicenza ; all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio; sul sito internet del Comune di Vicenza all'indirizzo www.comune.vicenza.it/cittadino/pagareletasse/elencoexrurali28122007.doc , voce elenco fabbricati ex rurali; sul sito internet dell'Agenzia del Territorio alla pagina: www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadino/FabbricatiExRurali/index.htm .

Gli immobili presenti in tali elenchi devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano a cura dei soggetti titolari di diritti reali entro il 27/03/2008. Se gli interessati non presenteranno le dichiarazioni al catasto edilizio urbano entro tale termine, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio provvederà d'ufficio all'accatastamento con oneri a carico degli interessati notificando i relativi provvedimenti.

L'obiettivo di questa operazione è duplice:

-         il riordino e l'inquadramento di queste unità immobiliari che finora non erano accatastate;

-         un recupero a livello fiscale per compensare parzialmente la riduzione dei trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno impropriamente calcolati.

L'assessore alle finanze del Comune di Vicenza  Rosalinda Favretto ha predisposto una lettera indirizzata agli intestatari delle particelle catastali incluse negli elenchi invitandoli a regolarizzare la propria posizione presso l'Agenzia del Territorio (si tratta di n. 165 nominativi individuati incrociando le banche dati catastali ed anagrafiche).

Ovviamente, nel caso in cui il contribuente avesse già provveduto all'accatastamento del proprio immobile, non dovrà dar seguito ad alcun adempimento.

L'assessore comunica inoltre che se gli intestatari fossero certi che sui propri terreni non esistano fabbricati non censiti, è urgente che facciano subito istanza in autotutela per ottenere la cancellazione dagli elenchi della particella posseduta.

Il modulo per tale istanza può essere scaricato dal sito dell'Agenzia del Territorio www.agenziaterritorio.gov.it . In caso di mancato accoglimento dell'istanza, è possibile presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

ATTENZIONE: La notizia si riferisce alla data di pubblicazione indicata in alto. Le informazioni contenute possono pertanto subire variazioni nel tempo, non registrate in questa pagina, ma in comunicazioni successive.