Città di Vicenza

12/04/2007

2007: tutte le novità sull'ICI, sulle entrate in generale e sull'imposta sulla pubblicità in tre nuovi regolamenti comunali

Il consiglio comunale di Vicenza ha approvato tre regolamenti relativi alle imposte comunali. I nuovi provvedimenti contengono alcune novità che scattano dal 2007 e riguardano l'ICI, le entrate in generale e l'imposta comunale sulla pubblicità.
Le novità sono state illustrate questa mattina dall'assessore alle finanze Rosalinda Favretto; in rappresentanza della Banca Popolare di Vicenza, nuovo tesoriere del Comune, erano presenti Gian Franco Forner, capo area Vicenza Città, e Alberto Pagliarusco, ufficio enti e convenzioni.

REGOLAMENTO ICI
Per quanto riguarda l'ICI, queste le novità del nuovo regolamento approvato dal consiglio comunale dell'8 marzo.
Grado di parentela per le concessioni di immobili in uso gratuito (art.5)
L'aliquota ridotta del 4 per mille si può applicare agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta (ascendenti: nonni e genitori; discendenti: figli e nipoti) e fino al 1° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle).
Fino al 31 dicembre 2006 potevano godere dell'agevolazione tutti i proprietari di alloggi dati in uso gratuito a tutti i soggetti previsti dall'art. 433 del Codice Civile; l'agevolazione è stata ridimensionata per creare riordino sul territorio e per allineare il Comune di Vicenza alle previsioni regolamentari di molti altri Comuni capoluogo veneti e nazionali.
Maggiore detrazione prima casa
La detrazione per l'abitazione principale passa da € 104,00 a € 120,00: ciò è stato possibile perché dall'1 gennaio 2007 il Comune è passato alla riscossione diretta. Il risparmio del costo del compenso di riscossione trattenuto dal Concessionario (1% delle somme riscosse, quantificabile in € 287.000,00 per anno), è stato utilizzato per aumentare la detrazione per l'abitazione principale, a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.
Aliquote ICI confermate
Sono state confermate le aliquote ICI in vigore: 4 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze e 7 per mille per gli altri immobili.
E' stata confermata la maggiore detrazione pari a € 258,00 per le situazioni di disagio economico-sociale dei precedenti anni, ma è stato stabilito che i contribuenti con tali requisiti siano in possesso della sola abitazione principale e delle relative pertinenze su tutto il territorio nazionale.
Pagamenti
Sono quattro le modalità di pagamento dell'ICI: con bollettino postale n.78243318 intestato a Comune di Vicenza - Servizio tesoreria - ICI; in Banca Popolare di Vicenza - Tesoreria comunale - o presso gli istituti di credito convenzionati; on line, attraverso il portale FROM-CI (www.fromci.it); tramite modello F24.

Altre novità sull'ICI previste dal legislatore
Termini per il pagamento dell'ICI: sono stati stabiliti dal D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersani) nel 16 giugno (che per quest'anno slitta al 18 giugno perché il 16 è un sabato) e nel 16 dicembre (che per quest'anno slitta al 17 dicembre perché il 16 è una domenica). Il legislatore ha modificato i termini per farli coincidere con il pagamento dei tributi erariali.
Arrotondamento: la Finanziaria 2007 stabilisce che l'importo da pagare va arrotondato all'euro in eccesso se i decimali superano 49 centesimi mentre l'importo va arrotondato all'euro in difetto se i decimali non superano 49 centesimi. Questa previsione è valevole per tutti i tributi comunali.
L'abitazione principale alla quale si deve fare riferimento per poter applicare l'aliquota ridotta per l'ICI coincide con la residenza anagrafica, salvo prova contraria che dovrà essere fornita dal contribuente.
Gli interessi da calcolare sull'imposta da accertare e sui rimborsi devono essere fissati dall'Amministrazione Comunale e comunque non possono superare di 3 punti percentuali rispetto al saggio legale in vigore e vanno calcolati su base annua con maturazione giornaliera: il Comune di Vicenza ha fissato l'interesse nella misura dello 0,25% in più rispetto al tasso legale (quindi nella misura complessiva del 2,75%).
Il termine per i rimborsi non è più triennale ma quinquennale.
Compensazione: il Comune di Vicenza ha regolamentato l'istituto della compensazione, come previsto dalla Finanziaria 2007, nel Regolamento Generale delle entrate tributarie.
Sempre nel Regolamento Generale delle entrate tributarie sono stati fissati anche gli importi minimi fino ai quali non sono effettuati accertamenti e rimborsi (€ 12,00 per i tributi e per i rimborsi ed € 103,00 per le aree edificabili).


REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Il Settore delle Entrate utilizzava quattro separati regolamenti per gli istituti collegati alla gestione dei tributi locali ovvero il potere di autotutela, l'accertamento con adesione, il sistema sanzionatorio e la carta dei diritti del contribuente.
Si è ritenuto opportuno riunire e raccordare, oltre che adeguare alle nuove norme e alle esigenze nel frattempo emerse, le disposizioni contenute nei regolamenti sopraelencati in un unico testo per disciplinare le varie attività che il contribuente e il Comune impositore sono tenuti a compiere per l'applicazione dei tributi di competenza locale.
Tra le norme di nuova emanazione che sono state recepite nel testo regolamentare si segnalano in particolare quelle della Finanziaria 2007 relative alla determinazione degli importi minimi esigibili e rimborsabili e alla compensazione tra debiti e crediti tributari in capo allo stesso soggetto passivo.
Il regolamento è articolato in 6 titoli aventi per oggetto i principi generali, la gestione delle entrate, l'attività di riscossione, gli istituti a tutela del contribuente, il contenzioso e le disposizioni finali.
Ovviamente la gestione di ogni singolo tributo rimane disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo stesso.

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ
Rispetto al precedente, il nuovo regolamento riorganizza tutte le norme che disciplinano la pubblicità nei suoi molteplici aspetti e prevede il ricorso a nuove tipologie pubblicitarie.
Le principali novità rispetto al passato si possono così sintetizzare:
Articolazione in 5 capitoli
La nuova distribuzione in 5 capitoli permette una individuazione più agevole degli argomenti, che sono: Disposizioni generali, Imposta comunale sulla pubblicità, Disciplina degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari, Servizio delle pubbliche affissioni e Disposizioni finali e transitorie.
Fonti normative
Sono stati specificati i riferimenti a norme contenute in leggi, circolari e varie fonti normative in relazione a sanzioni, interessi e contenzioso (art. 17), decadenza dell'autorizzazione (art. 28), vincoli storici, artistici ed ambientali (art. 30) e disciplina della pubblicità permanente e temporanea sui veicoli (artt. 50 e 51).
Esenzione per lavori pubblici in corso
Sono stati introdotti articoli che disciplinano nuove fattispecie come l'esenzione accordata agli esercizi situati in zone interessate da lavori pubblici che si protraggano per oltre sei mesi (art. 27) e la previsione di convenzioni speciali per l'inserimento di pubblicità nelle rotatorie (art. 29).
Semplificazione
Non serve più l'autorizzazione per alcune forme pubblicitarie, esentate per legge dall'imposta per semplificare gli adempimenti a carico degli utenti.
No al volantinaggio
E' stato inserito il divieto in tutto il territorio comunale di volantinaggio di tipo commerciale, con lancio o distribuzione a mano e sui veicoli in sosta (art. 48).

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