Città di Vicenza

10/10/2006

Strada Pasubio: il sindaco ha firmato l'ordinanza per il blocco notturno dei tir; il divieto scatta il 30 ottobre dalle 22 alle 6 e non ha scadenza

Strada Pasubio: questa mattina il sindaco ha firmato la nuova ordinanza con la quale impone il divieto di circolazione notturna ai mezzi pesanti. Il provvedimento fa scattare il blocco dal 30 ottobre e, a differenza delle precedenti ordinanze emanate su questa tematica, non ha scadenza. Il divieto di circolazione riguarderà quindi i mezzi che trasportano merci e pesano più di 7,5 tonnellate, a partire dal 30 ottobre, nella fascia oraria 22 - 6. Oltre che per strada Pasubio, nel tratto tra viale del Sole all'incrocio con strada di Costabissara, il blocco notturno dei tir vale anche per viale del Sole, dall'incrocio con Brigata Granatieri di Sardegna all'incrocio con strada Pasubio, per strada Biron di Sotto, dall'incrocio con strada delle Cattane in direzione via Brigata Granatieri di Sardegna; per via Ambrosini, dai confini con il Comune di Monteviale in direzione via Monte Crocetta; per strada Pian delle Maddalene, dai confini con via Canova del Comune di Monteviale in direzione strada del Monte Crocetta; per strada di Lobia, dall'incrocio con Strada Maglio di Lobia in direzione strada Pasubio; per via Brigata Granatieri di Sardegna, nel tratto strada Biron di Sotto a viale del Sole. Il provvedimento è stato assunto a tutela della salute pubblica, considerata la generale situazione di disagio patita dai cittadini della zona, e valutati, in particolare, gli elevati valori di inquinamento atmosferico e acustico, questi ultimi più accentuati durante le ore notturne. L'ordinanza indica come alternativa al traffico pesante l'autostrada A 31, oppure a ovest la strada regionale 11, la provinciale 246 e la Priabonese; a sud la nuova tangenziale; a est viale della Serenissima, via Aldo Moro, strada di Bertesina, via Quadri, viale Cricoli e la Marosticana. Nel presentare l'ordinanza, il sindaco di Vicenza ha parlato di "atto dovuto moralmente necessario" e pur riconoscendo il disagio che potranno patire gli autotrasportatori, peraltro alleviato dall'esistenza di percorsi alternativi, ha affermato che per legge esso non può essere anteposto al diritto alla salute dei cittadini. Quanto alla scadenza del provvedimento, essa non è stata indicata, perché l'amministrazione ritiene che il problema potrà essere efficacemente risolto con l'avvio della realizzazione della bretella Ponte Alto - Isola Vicentina.

Testo della Ordinanza

P.G.N. 55624

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente avente ad oggetto la limitazione della circolazione degli autoveicoli, non adibiti al trasporto di persone, di massa complessiva massima superiore a 7,5 tonnellate, nei tratti urbani di Strada del Pasubio e di Viale del Sole, nonché delle loro laterali di accesso e di uscita, per ragioni di tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

RICHIAMATE le ordinanze 29 marzo 2005 P.G.N. 16531, 25 luglio 2005 P.G.N. 39574, 28 ottobre 2005 P.G.N. 56797 con le quali, nell'intento di tutelare la salute pubblica, sono state disposte - per le ragioni esposte nelle ordinanze stesse e con le modalità e nei limiti temporali ivi indicati - limitazioni, nell'anno 2005, alla circolazione degli autoveicoli non adibiti al trasporto di persone di massa complessiva massima superiore a 7,5 tonnellate nei tratti urbani di Strada del Pasubio e di Viale del Sole, nonché delle loro laterali di accesso e di uscita;

CONSIDERATO che, in relazione al sopra menzionato contesto di intervento, permane tuttora una diffusa situazione di criticità per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e acustico, per cui non sono venute meno le ragioni di tutela della salute pubblica che avevano legittimato l'adozione delle predette ordinanze, come appunto emerge dal rapporto del direttore del settore "ambiente e tutela del territorio" del Comune di Vicenza in data 7 agosto 2006 P.G.N. 44442. In particolare ed in sintesi, il rapporto, con riferimento anche ai rilievi dell'ARPAV sull'inquinamento atmosferico negli anni 2005-2006, mette in luce la criticità della situazione di Vicenza, e in particolare dell'area interessata dal presente provvedimento, caratterizzata da:

- l'inserimento del Comune di Vicenza in "Zona A" - e quindi in zona che presenta la maggiore criticità - in riferimento agli inquinanti PM10, avvenuto con deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2003 n. 799 ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62 CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente"; - la conferma della classificazione del Comune di Vicenza in "Zona A" avvenuta con il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 11 novembre 2004 n. 57;

- un costante superamento dei livelli di guardia per ciò che attiene il fattore inquinante PM10, le cui concentrazioni annuali e medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal D.M. 2.4.2002 n. 60; - un elevato traffico veicolare che costituisce la maggior fonte di particolato sospeso; nell'ambito delle emissioni prodotte dal traffico veicolare per le polveri fini viene evidenziato come la categoria veicolare che presenta fattori di emissione più elevati sia rappresentata da veicoli commerciali pesanti che danno valori cinque volte maggiori delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri e addirittura dodici volte maggiori di ciclomotori e motocicli;

OSSERVATO che dal medesimo rapporto del direttore del settore "ambiente e tutela del territorio" emergono, altresì, dati di particolare allarme anche con riferimento all'inquinamento acustico che pure rilevano sotto il profilo sanitario, atteso che l'ULSS N. 6 "Vicenza" con nota 4 luglio 2005 P.G.N. 37864 metteva in evidenza come il grado di superamento dei valori di benessere acustico "hanno un rilievo per la salute non tanto per un loro effetto di danno d'organo, ma per la possibilità-probabilità che una parte delle persone esposte a questi valori (vedi pag. 15 del rapporto) subiscano anche un notevole disturbo, inteso come alterazione psicofisica funzionale o azione negativa sulla percezione del proprio benessere"; e ancora annotava l'ULSS: "gli effetti negativi che si possono avere sono infatti: - "alterazioni del ritmo sonno-veglia, con scadimento della qualità del sonno, affaticamento, ricorso a farmaci, alterazione della performance;

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questi aspetti possono anche determinare situazioni di stress, perturbazione dell'umore, cambiamenti nei comportamenti personali e sociali." Il rapporto evidenzia come, all'interno delle fasce di rispetto di Viale del Sole e di Strada del Pasubio, si siano registrati superamenti, che variano da 3 a 6 dB (A) circa in periodo diurno e maggiori di 10 dB (A) in periodo notturno, del limite massimo ammissibile che è di 70 dB (A) nella fascia diurna e di 60 dB (A) nella fascia notturna; il fenomeno si presenta con particolare gravità, soprattutto in considerazione del principio generale di esponenzialità, per il quale ogni incremento di 3 dB (decibel) comporta il raddoppio dei livelli di inquinamento acustico precedente;

RITENUTO pertanto, stante la situazione ambientale sopra descritta e nell'esclusivo interesse della tutela della salute pubblica, di intervenire ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, atteso che la misura ivi prevista si rende necessaria per far fronte ad una grave situazione di inquinamento atmosferico e acustico che, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 20 dicembre 2005, n. 3264 con riferimento all'inquinamento atmosferico, "inerisce sicuramente agli ambiti delle emergenze sanitarie o di igiene pubblica i quali, nella loro normale estensione, ricomprendono i rischi, ed i conseguenti danni, che ne possono derivare dal superamento dei limiti stabiliti per la quantità massima di PM10". In tal senso si è pronunciato anche il direttore del Servizio Igiene Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 6 con nota 26 ottobre 2004 prot. 45729/PREV/SISP;

EVIDENZIATO, da ultimo, l'intollerabile degrado delle condizioni di vivibilità degli abitati ubicati nella zona interessata dalla presente ordinanza, rilevabile sia dal volume del traffico (vedi rapporto del direttore del settore "mobilità" dell'11.8.2006 P.G.N. 45324) sia dalle verifiche sulle condizioni statiche degli immobili (vedi relazione dell'ufficio Polizia Giudiziaria della Polizia Locale del Comune di Vicenza del 20/6/2004 richiesta e inviata al Procuratore della Repubblica), e percepibile sia visivamente sia dalle continue segnalazioni, denunce, manifestazioni di protesta dei cittadini coinvolti, organizzati anche in comitati, da cui emerge un grave stato di disagio e di malessere;

CONSIDERATO: - che, nella doverosa comparazione di interessi entrambi pubblici ma confliggenti, quello diretto a ridurre le condizioni di specifica nocività in danno e in pericolo della salute dei cittadini residenti negli abitati interessati dal provvedimento prevale "ope legis" su quello della libera circolazione dei veicoli, anche perché il sacrificio di quest'ultimo valore può trovare soluzione alternativa, mentre il primo è non solo prioritario ma, una volta inciso, non reversibile; - che la tutela delle condizioni di salute coincide con quella più generale della salvaguardia dell'ambiente, bene ritenuto dalla Corte Costituzionale insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro interesse, ivi compreso quello economico; - che, comunque, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, la presente ordinanza tende a contemperare i predetti interessi costituzionalmente garantiti, disponendo la stessa il divieto di circolazione nell'area interessata limitatamente alle ore notturne e per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone, che come risulta dal rapporto tecnico costituiscono la principale fonte degli inquinamenti atmosferici e acustici;

ATTESO che è possibile garantire, nelle ore notturne, una valida alternativa al traffico veicolare pesante in transito lungo Viale del Sole e Strada del Pasubio, utilizzando l'Autostrada A31, nonché i seguenti percorsi viari: - a Ovest: strada regionale 11 - strada provinciale 246 - strada provinciale Priabonese; - a Sud: tangenziale sud di Vicenza; - a Est: Viale della Serenissima - Viale A.Moro - Strada di Bertesina - Via Quadri - Viale Cricoli - strada provinciale Marosticana 248;

DATO ATTO che, poiché il divieto di transito dei mezzi pesanti sulle strade sopra indicate comporta la deviazione del relativo traffico su percorsi alternativi nei comuni circonvicini, le Amministrazioni comunali, l'Amministrazione Provinciale e la Regione Veneto sono state informate della specifica problematica, nell'ottica della ricerca di una leale collaborazione, come pure sono state informate le Associazioni di categoria interessate al provvedimento e la Società Autostrada BS-VR-VI-PD in articolati incontri avvenuti in data 24 agosto 2006, in data 25 agosto 2006, in data 11 settembre 2006, incontri peraltro infruttuosi e dunque seguiti dalla formale comunicazione 25 settembre 2006 P.G.N. 52160 di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazione e integrazioni;

PRESO ATTO che nei termini assegnati sono pervenute osservazioni da parte dell'Associazione Industriali e dell'Associazioni Artigiani della Provincia di Vicenza, nonché da parte dell'Amministrazione Provinciale, e ritenuto, in ordine ai profili di legittimità e di merito ivi denunciati, di rilevare la riferibilità della presente ordinanza ad una situazione diversa da quella evidenziata nelle memorie: invero l'ordinanza viene adottata, con adeguata motivazione, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 a tutela prioritaria della salute pubblica con riferimento particolarmente alla accertata e documentata elevata soglia di inquinamento atmosferico unita all'inquinamento acustico che pure rileva sotto il profilo sanitario;

DATO ATTO, da ultimo, che la criticità esposta è stata rilevata e considerata anche: - dalla Regione Veneto fin dal 2002 con l'approvazione di uno specifico ordine del giorno da parte del Consiglio Regionale, e quindi con l'approvazione della legge 25 febbraio 2005 n. 9 (legge finanziaria per l'esercizio 2005); - dall'ULSS n. 6 che fin dal 31 marzo 2003 segnalava la pericolosità della situazione del Villaggio del Sole, drammaticamente aggravata dal costante incremento del traffico, non da ultimo per l'apertura della complanare sud di Vicenza a partire dall'agosto 2004; - dall'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS n. 6 nella seduta del 12 ottobre 2004; - dalla Provincia di Vicenza, per cui, a cura della medesima, è in avanzata fase di progettazione e di concertazione con gli Enti interessati la costruzione della variante alla SP 46 del Pasubio, da Vicenza (Ponte Alto-Viale del Sole) al Comune di Isola Vicentina, opera il cui costo presunto di 65 milioni di euro sarà finanziato dalla Provincia di Vicenza stessa, dalla Regione Veneto, dalla Società Autostrada "Serenissima";

Tutto ciò premesso e considerato: - richiamate, anche a livello motivatorio, le conclusioni dei rapporti tecnici sopra riportati, conclusioni da ritenersi parte integrante del presente dispositivo; - visto il Decreto Ministeriale 2.4.2002, n. 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30CG e 2000/69CG concernente i valori limite dei principali inquinanti atmosferici e che ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione; - visto il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 con il quale è stato approvato il regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447; - ribadita, pertanto, la presenza in linea tecnico-giuridica dei presupposti igienico-sanitari per imporre le limitazioni al traffico oggetto della presente ordinanza, sussistendo, per il medesimo, idonea alternativa viaria; - rilevato che il fenomeno inquinante, al quale con il presente provvedimento si intende porre rimedio non può essere preventivamente valutato nella sua evoluzione temporale, per cui si richiama il seguente orientamento giurisprudenziale: "- E', invero, da disattendere la tesi della temporaneità o provvisorietà come carattere ineliminabile delle ordinanze contingibili e urgenti, giacchè questa qualificazione si mostra, in via di principio, non condivisibile se lo strumento apprestato deve essere elastico, perché si deve adeguare alle più imprevedibili o impreviste situazione di rischio per gli interessi contemplati dalla legge" (Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2005 n. 3264); "I presupposti che si richiedono per l'adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti sono, -., da un lato l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (--), dall'altro l'impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (--.). L'intervento non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà, atteso che suo connotato essenziale è l'adeguatezza della misura a far fronte alla situazione determinata dall'evento straordinario. Il che chiaramente sta ad indicare che nell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti non esiste, in astratto, un metro di valutazione fisso da seguire, ma la soluzione va individuata di volta in volta secondo la natura del rischio da fronteggiare" (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003 n. 6169);

- richiamata, altresì, l'ordinanza del T.A.R. per il Veneto, prima sezione, del 24.5.2005 Ric. 951 che in sede di esame del provvedimento adottato dal Comune di Vicenza il 25 marzo 2005 P.G.N. 16531, sopra indicato, ha ritenuto: che, nel necessario contemperamento dei contrapposti interessi, appaiono prevalenti gli interessi pubblici (connessi alla tutela della salute ex art. 32 Cost., posti alla base del provvedimento); che il divieto contestato è limitato alle ore notturne, e che non appaiono eccessivamente gravosi i percorsi alternativi; che deve ritenersi legittima l'imposizione di limitazioni al traffico, stante l'attuale inadeguatezza dell'infrastruttura viaria e di insostenibilità del livello di rumorosità; - visto, pertanto, l'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentnte della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per emergenze sanitarie locali;

ORDINA

1) A decorrere dal 30 ottobre 2006, e sino a nuovo ordine o sino alla revoca del presente provvedimento, è fatto espressamente divieto, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, agli autoveicoli, non adibiti al trasporto di persone con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, di transito, in entrambe le direzioni di marcia, sulle seguenti vie, strade o tratti di esse, e area interclusa dallo stesso perimetro: - Viale del Sole, dall'intersezione con Brigata Granatieri di Sardegna fino all'intersezione con Strada del Pasubio (tratto urbano); - Strada del Pasubio, da Viale del Sole all'intersezione con Strada di Costabissara (tratto urbano); - Strada Biron di Sotto, dall'intersezione con Strada delle Cattane in direzione Via Brg. Granatieri di Sardegna; - Via Ambrosini, dai confini con Via Ambrosini del Comune di Monteviale in direzione Via Monte Crocetta; - Strada Pian delle Maddalene, dai confini con Via Canova del Comune di Monteviale in direzione Strada del Monte Crocetta; - Strada di Lobia, dall'intersezione Strada Maglio di Lobia in direzione Strada del Pasubio; - Via Granatieri di Sardegna nel tratto Strada Biron di Sotto a Viale del Sole. 2) Il settore "mobilità" del Comune, di concerto con il Comando di Polizia Locale, dovrà apporre, tramite l'A.M.C.P.S., l'adeguata segnaletica in corrispondenza dell'inizio e della fine del divieto ed in prossimità di tutte le strade di accesso ai tratti interessati. 3) Dal divieto sono esentati, previa esibizione di idonea documentazione probante (da verificare anche successivamente) gli autoveicoli dei residenti lungo le vie e strade interdette e di quanti debbano compiere operazioni di carico e scarico merci nell'area interessata dal provvedimento, i trasporti e gli autoveicoli eccezionali autorizzati, nonché gli autoveicoli degli enti locali, dell'A.M.C.P.S. e delle A.I.M., (compresi gli autoveicoli che operano in dipendenza di contratti di appalto con il Comune, con A.I.M. e con A.M.C.P.S. previa esibizione di documento certificativo dei predetti enti), delle U.L.S.S., delle Poste, dell'E.N.E.L., nonché tutti gli autoveicoli in servizio di emergenza, come previsto dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni e notificata al Prefetto e al Questore di Vicenza, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, ai Comuni di Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Isola Vicentina, Malo, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Monteviale, Thiene, Villaverla, alle Associazioni di categoria interessate al presente provvedimento, all'ULSS n. 6, alla Società Autostrada BS-PD, all'ANAS, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando della Polizia Stradale di Vicenza, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale, all'A.M.C.P.S., alle A.I.M. Vicenza S.p.A..

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notificazione o dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Comando di Polizia Locale e il settore "mobilità" del Comune sono tenuti all'esecuzione della presente ordinanza, ciascuno per quanto di competenza.

Vicenza, 10 ottobre 2006
IL SINDACO
Enrico Hüllweck

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